I temi di NT+Agricoltura

Bonus di 600 euro anche per imprenditori agricoli e coadiuvanti familiari

I chiarimenti nella circolare 49 dell’Inps

di Gian Paolo Tosoni

Coadiuvanti familiari dei coltivatori diretti possono accedere alla indennità di 600 euro, per il mese di marzo, prevista dall'articolo 28 del Dl 18/2020. La conferma viene con la circolare 49, del 30 marzo 2020, 2° capoverso (NT + Fisco del 28 marzo). Viene precisato che questa indennità spetta ai lavoratori iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri e coloni (questi ultimi ormai inesistenti).

La circolare prosegue affermando che sono compresi anche gli imprenditori agricoli professionali (Iap - articolo 1 Dlgs 99/2004) iscritti nella gestione autonoma, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. Sotto questo aspetto la formulazione della circolare non è chiarissima in quanto i coadiuvanti familiari dei coltivatori diretti sono equiparati a quelli degli artigiani e commercianti e non sono lavoratori dipendenti. Essi vengono iscritti nella gestione previdenziale a condizione che svolgano effettivamente l’attività agricola nell’ambito di una azienda agricola che giustifichi la loro forza lavorativa. I coadiuvanti familiari sono iscritti nell’ambito della posizione previdenziale riferita al titolare della impresa agricola oppure ad un socio di una società di persone agricola. Di fatto sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori autonomi.

La circolare Inps ammette quindi alla indennità di 600 euro anche gli imprenditori agricoli professionali i quali però non possono avere coadiuvanti familiari. La norma prevede che i richiedenti non debbono essere iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. Può accadere che una persona abbia la qualifica di Iap in quanto amministratore di società agricola a responsabilità limitata e quindi sia iscritto anche nella gestione dei collaboratori coordinati e continuativi di cui alla legge n. 335/1995. Questa doppia iscrizione non fa perdere il diritto alla indennità ancorché la gestione Iap dovrebbe escludere ed assorbire anche la gestione separata come amministratore.
Nessun dubbio per i soci di società di persone iscritti nella gestione previdenziale agricola che sono certamente destinatari della indennità.

I lavoratori agricoli
La circolare prevede anche i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato i quali hanno diritto all’indennità di 600 euro per il mese di marzo a condizione che abbiano svolto nel corso del 2019 più di 50 giornate di effettivo lavoro agricolo. In questo caso la circolare comprende anche i piccoli coloni e compartecipanti familiari che non sono i coadiuvanti coltivatori diretti già esaminati in precedenza. Si tratta di coloro che operano mediante contratti stagionali di compartecipazione agraria che, pur essendo lavoratori autonomi, previdenzialmente vengono assimilati ai dipendenti (legge 334/1968).

Le modalità per la domanda
La circolare 49 dell’Inps nel capitolo 6°, contiene le indicazioni per la procedura di accesso al portale al fine di poter compilare la domanda di richiesta dell’indennità di 600 euro.
La domanda va, infatti, compilata e trasmessa telematicamente tramite il sito Inps o ai servizi online dell’Inps, attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

•Pin dispositivo rilasciato dall’Inps;

•Spid di livello 2 o superiore;

•Carta di Identità elettronica 3.0 (Cie);

•Carta nazionale dei servizi (Cns).

Chi è già in possesso di una di queste credenziali, potrà utilizzarle per la compilazione e l’inoltro della domanda.
Chi, invece, non è in possesso di credenziali può richiedere il pin attraverso due canali:

•sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta Pin”;

•Contact center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Il Pin è un codice composto da 16 caratteri: i primi 8 sono inviati via sms, email o posta elettronica certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza.
Eccezionalmente per la presentazione delle domande di indennità previste dal Dl 18/2020, possono essere immediatamente utilizzate solo le prime otto cifre del Pin (ricevute tramite sms o email) per la compilazione e l’invio della domanda on line; non è necessario attendere le altre 8 cifre. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del Pin, è invitato a chiamare il Contact center per la validazione della richiesta.