Imposte

Bonus antisismica, anche la permuta dà diritto alla detrazione

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di Saverio Fossati

La permuta è una cessione e quindi è assimilabile alla vendita, con la possibilità di usufruire della detrazione Irpef prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013. Lo spiegano le Entrate nella risposta n. 354 a un interpello, pubblicata ieri. Si tratta di poter scontare una percentuale del prezzo della singola unità immobiliare (entro il tetto di 96mila euro) acquistata da un’impresa costruttrice che abbia demolito e ricostruito un immobile in zona sismica 1,2 e 3. La detrazione è dell’85% se il nuovo edificio sia passato ad almeno due classi di rischio sismico inferiori rispetto al precedente, del 75% se si scala di una sola classe. Dato che spesso non si realizza una vera compravendita ma una permuta (l’acquirente cede un altro immobile all’impresa che a sua volta gli cede quello nuovo, pagando eventuali differenze), il dubbio del contribuente riguardava l’applicabilità del bonus anche a questa fattispecie, dato che la norma parla prima di «alienazione» e poi di «compravendita». Per le Entrate, che citano l’assimilazione sostanziale tra vendita e permuta espressa nella risoluzione 320/E/2017, la detrazione spetta anche in questo caso.

Nella risposta è stato chiarito anche un altro aspetto: nell’interpello il contribuente chiedeva anche se fosse possibile la cessione del credito d’imposta da una sorella (incapiente) alla madre (a sua volta incapiente) e da questa a lui medesimo, in considerazione del fatto che l’immobile dato in permuta era in comproprietà tra di loro.
Le Entrate hanno però chiarito che non è invece possibile la cessione del credito d’imposta ai parenti se non sono «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione». Quindi, anche se l’immobile permutato era in comproprietà tra figli e madre, per le Entrate è sul «rapporto che ha dato origine alla detrazione» che occorre puntare l’attenzione: cioè l’acquisto del nuovo immobile antisismico, come affermato dalle circolari 11/E e 17/E del 2018.
Evidentemente gli acquirenti del nuovo immobile non sono gli stessi che possedevano la casa data in permuta, o quanto meno non lo è l’interpellante, quindi mancherebbe quel «collegamento» richiesto dalla circolare 11/E/2018 che aveva accolto le raccomandazioni dela Ragioneria dello Stato per evitare un’eccessiva circolazione dei crediti ceduti.

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