Bonus Irpef recuperato, irregolarità superabili sui 770 del 2017
Uno dei controlli automatizzati dell’agenzia delle Entrate sul modello 770/2017 sta creando qualche problema ai sostituti d’imposta, tanto da essere stato oggetto di un’interrogazione parlamentare (5-02591) alla quale il Mef ha risposto giovedì 25 luglio in commissione Finanze alla Camera ( clicca qui per consultarla ).
Il controllo riguarda il cosiddetto bonus Irpef che spetta nei limiti di 960 euro ai possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro (in caso di superamento del limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26mila euro). Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili) ed è rapportato al periodo di lavoro.
Il datore di lavoro deve indicare l’ammontare complessivo dei crediti erogati nell’anno nel rigo SX47, col 2 del modello 770. L’ammontare del bonus Irpef riconosciuto eventualmente recuperato, successivamente, dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio deve essere invece indicato nella colonna 3 e riportato nella colonna 2 della sezione I del quadro ST insieme alle ritenute operate dato che deve essere riversato all’Erario.
Nella certificazione unica, il recupero del bonus Irpef non spettante viene indicato nel punto 394 e l’ammontare del credito spettante da esporre nel punto 392 deve essere assunto al netto del recupero indicato nel punto 394.
In questo modo il dipendente dispone del dato puntuale del bonus effettivamente percepito al netto dei recuperi) che deve indicare – nel caso in cui presenti la dichiarazione dei redditi - nella colonna 2 del rigo RC14 per poi riportarlo nel rigo RN43.
Il dato indicato nel punto 394 della certificazione unica non ha alcuna rilevanza ai fini della dichiarazione dei redditi del dipendente.
Il controllo dell’agenzia delle Entrate che, a quanto risulta ha causato l’emissione di un elevato numero di avvisi di irregolarità, riguarda i datori di lavoro che hanno esposto il bonus Irpef recuperato ai percipienti nel rigo SX47, colonna 3, del modello 770, per un importo inferiore a quello riportato nel punto 394 delle certificazioni uniche rilasciate ai medesimi percipienti.
L’anomalia, a quanto riferisce l’Associazione nazionale dei Consulenti del Lavoro in una nota del 26 giugno scorso, ha riguardato i sostituti d’imposta che si sono avvalsi di alcune case di software che invece di indicare nel rigo SX47, colonna 2, del modello 770 l’ammontare del bonus recuperati, hanno comunicato l’ammontare dei bonus erogati al netto di quelli recuperati; importo che andava invece esposto nel punto 392 della certificazione unica.
Chiarito l’equivoco, non dovrebbe essere difficile documentare la correttezza sostanziale comportamento del sostituto: dovrebbe essere sufficiente fornire all’ufficio il dato dei bonus erogati (che dovevano essere indicati nel rigo SX47, colonna 2) e di quelli recuperati (che dovevano essere indicati nel rigo SX47, colonna 3) così che sarà ripristinata la coincidenza fra l’ammontare esposto in quest’ultimo campo e quello esposto nel punto 394 della certificazione unica. Dal punto di vista pratico, in effetti, ciò che conta è che:
●il sostituto d’imposta abbia versato all’Erario il bonus recuperato indicato nel rigo SX47, colonna 3 e poi riportato nella colonna 2 del Quadro ST sezione I;
●e che l’importo indicato nel punto 392 corrisponda ai bonus erogati dal datore di lavoro al netto di quelli recuperati, in modo che il dipendente possa confrontarlo con il bonus effettivamente spettante e calcolare eventuali conguagli nel rigo RN43.