Imposte

Bonus sanificazione limitato alle spese già prenotate

Dre Lombardia (interpello 904-2613/2020): nessun rimborso per chi nel modello ha previsto spese poi risultate superiori

Bonus sanificazione limitato all’importo delle spese indicate per il 2020 nella comunicazione presentata entro lo scorso 7 settembre a prescindere dall’ammontare effettivo sostenuto nel corso dell’anno. È questa la conclusione a cui è arrivata la Dre Lombardia nella risposta all’interpello n. 904-2613/2020.

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro disciplinato dall’articolo 125 del Dl 34/20 spetta per le spese premiabili “sostenute” (comma 2) nel 2020 ed è correlato ai dati che imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali hanno indicato nella comunicazione telematica il cui invio è scaduto lo scorso 7 settembre.

Nella citata comunicazione andavano indicate oltre alle spese effettive sostenute fino al mese precedente, quelle stimate da sostenersi nel restante periodo dell’anno e fino al 31 dicembre. In questo contesto si pone il caso sottoposto all’esame della Dre.

Una società ha evidenziato che rispetto alle spese stimate indicate nella comunicazione inviata quelle effettive hanno superato l’importo previsto e quindi ha chiesto se anche la quota eccedente poteva essere computata ai fini di determinare il credito effettivamente fruibile (applicando quindi il 28,30% sulle spese di sanificazione effettive).

La Dre ha bocciato la soluzione proposta, affermando che il credito d’imposta fruibile non può superare l’importo visualizzabile nel cassetto fiscale dell’istante che quindi costituisce il limite massimo del bonus. Fa da corollario a questa conclusione la precisazione sempre della Dre, che le spese di sanificazione sostenute dopo il 7 settembre 2020 e non comunicate, non possono rilevare ai fini della quantificazione del credito fruibile.

La risposta data dalla Dre lascia perplessi. Comprendiamo l’importanza delle “coperture finanziarie” ma riteniamo che aspetti ragionieristici non possano essere anteposti al diritto che la legge attribuisce a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Ciò che dà diritto di accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di strumenti di protezione è aver sostenuto le spese agevolate nel corso del 2020. E dire “sostenute” è cosa ben diversa da “previste”. Quindi non può essere tollerabile che coloro che a settembre, avendo modeste doti divinatorie o agendo con prudenza, hanno sottostimato la previsione delle spese di sanificazione da sostenere entro la fine dell’anno, ora restino privati del diritto di fruire del credito d’imposta sulle maggiori spese effettive.

Come è giusto che coloro, al contrario, che hanno abbondato nella stima delle stesse spese, debbano ritarare il credito liquidato in base al contenuto della comunicazione, sulla base delle spese reali. Restituendo, se del caso, quanto utilizzato in eccesso. Siamo consapevoli che molte misure di aiuto alle partite Iva sono state varate in emergenza e con la necessità di renderle velocemente operative ma occorre poi ricondurre tutto in un contesto di equità e ragionevolezza.

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