Caf, intermediari e sostituti di imposta: le regole per i conguagli del 730
Il Fisco detta le regole per la comunicazione dei dati dei modelli 730. Con la circolare 3/E di ieri, l’agenzia fornisce chiarimenti in merito all’assistenza fiscale, al flusso del modello 730 – 4, cioè del risultato contabile dei modelli 730.
Per i modelli 730, i centri di assistenza fiscale, i professionisti e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti trasmettono all’agenzia delle Entrate in via telematica, unitamente ai modelli 730, il risultato finale delle dichiarazioni modello 730 – 4, che l’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta. I sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte delle Entrate, effettuano i conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni.
I sostituti d’imposta, per eseguire le operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 - 4 dei propri dipendenti tramite i servizi delle Entrate. A questo fine i sostituti devono comunicare all’agenzia delle Entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (cosiddetto flusso telematico dei modelli 730 - 4).
La comunicazione della sede telematica può essere effettuata:
• con la certificazione unica (CU), mediante la presentazione del quadro CT, che è approvato insieme alla certificazione unica, da usare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
• con il modello “comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730 - 4 resi disponibili dall’agenzia delle Entrate” (CSO) per le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la certificazione Unica (CU).
Al soggetto (sostituto o intermediario) che comunica tramite modello CSO o quadro CT la sede telematica dove ricevere i 730 - 4 viene inviata una ricevuta, al pari di ogni trasmissione telematica. Nei casi in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate dai propri dipendenti, per favorire l’aggiornamento delle informazioni relative agli intermediari delegati e agevolare l’assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni, con la circolare n. 4/E del 2018, è stata prevista un’apposita procedura. In particolare, l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare tramite PEC all’agenzia delle Entrate la risoluzione del rapporto di delega.
Per questa procedura, risulta che alcuni sostituti d’imposta non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti. La descritta situazione comporta una interruzione dell’assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.
Considerata l’obbligatorietà del flusso telematico, l’Agenzia provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante la comunicazione prevista dalla circolare n. 4/E del 2018, non abbia provveduto a detta modifica.
A seguito della cancellazione dell’indirizzo telematico, il sostituto d’imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730 - 4 resi disponibili dall’agenzia delle Entrate” (CSO). Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.
Agenzia delle Entrate, circolare 3/2019