Diritto

Cartabia: «Pronta a presentare nuova bancarotta»

Il testo della riforma alla ministra. Resta il nodo dei fatti antecedenti il fallimento

di Giovanni Negri

«Massima disponibilità a recepire nel nostro ordinamento la proposta di riforma sui reati fallimentari presentandola al presidente del Consiglio». Per la ministra della Giustizia Marta Cartabia, alla quale mercoledì 6 luglio è stato illustrato l’articolato dell’intervento di riscrittura del penale fallimentare messo a punto dalla commissione presieduta dal presidente di sezione della Cassazione Renato Bricchetti , la proposta fa parte di un pacchetto di misure indirizzate alla crisi d’impresa in parte già compiuta e in parte in evoluzione.

Quanto ai contenuti, anticipati sul Sole 24 Ore del 3 luglio, Bricchetti ha sottolineato come il nodo ancora da sciogliere sia costituito dalla disciplina dei fatti di bancarotta quando l'imprenditore non fallisce, e quindi non esiste un provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma accede a strumenti di regolazione della crisi, un tema che dovrebbe essere oggetto di un passaggio successivo e di un confronto con i civilisti.

A essere valorizzate in maniera particolare sono le condotte riparatorie messe in atto dall’imprenditore in via preventiva e gli strumenti tecnici utilizzati si muovono tra cause di non punibilità, compresa quella per tenuità del fatto, e attenuanti, calibrate negli effetti a seconda del momento e degli effetti.

In chiave di determinazione della fattispecie di bancarotta va sottolineata, sul fronte della bancarotta fraudolenta, la disposizione che ridisegna l’area di rilevanza penale, una proposta nella quale le condotte sanzionate «possono ritenersi tipiche solo se tenute in presenza di una situazione di rilevante squilibrio patrimoniale o economico-finanziario». Una maniera per delimitare, si sottolinea, la proiezione retrospettiva dell’incriminazione coniugandola con l’esigenza di reprimere fenomeni di programmazione precoce di fatti di bancarotta.

Per quanto riguarda l’aggravamento del dissesto , auspicando di quest’ultimo un inquadramento civilistico, oltre a essersi svincolato dalla significatività delle «operazioni dolose» per approdare a una meno controversa condotta di «cagionamento», il testo della riforma si sofferma a precisare che il precipitare del dissesto medesimo deve avvenire in maniera rilevante, introducendo così la necessità di valutare l’offensività dei fatti in concreto, non ancorando la fattispecie ad arbitrarie soglie predeterminate.

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