Adempimenti

Certificati doganali Eur1, resta la procedura di previdimazione fino al 21 aprile 2020

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di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Tempi ridotti per il rilascio degli Eur1 per le esportazioni ripetitive, proroga di 90 giorni – e quindi al 21 aprile 2020 - dell’attuale regime provvisorio e corsie privilegiate per il raggiungimento dello status di esportatore autorizzato da parte di soggetti noti alle dogane o certificati Aeo.

Un’attesa nota delle Dogane, pubblicata ieri con protocollo 200901/RU/2019 , è nuovamente intervenuta sulle prossime modalità di ottenimento, da parte degli operatori, dei certificati Eur1 che attestano l’origine preferenziale delle merci, disciplinate con la nota 91956.19.

Con quest’ultimo provvedimento, infatti, l’autorità doganale ha inteso porre termine alla pratica di rilascio di Eur1 previdimati, in base alla quale gli esportatori o i loro rappresentanti possono oggi avere i certificati di fatto senza istruttoria, il giorno delle operazioni, restituendo all’Ufficio i modelli non utilizzati.

Questa pratica, pur utile nel senso della speditezza delle operazioni, non è più ritenuta sostenibile sul piano giuridico e, per questo, l’Agenzia ha disposto che, per avere un certificato Eur1 è necessario attivare un iter amministrativo, con istanza motivata e documentata e provvedimento di rilascio (o di diniego).

Il nuovo flusso, per molti versi, ha allarmato gli operatori, che vedono rischi dovuti a possibili lungaggini procedurali, se si considera che un certificato in molti casi serve, se non in tempo reale, almeno 24 ore prima della partenza della merce.

Con l’ultima nota pubblicata, tuttavia, le Dogane offrono un’importante apertura, consentendo che «il rilascio dei certificati potrà avvenire contestualmente alla presentazione della richiesta, nei casi in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo».

Dunque, per operazioni ripetitive e ben documentate, il certificato potrà essere rilasciato «a vista», auspicando che, a meno a livello locale, tale pratica venga riservata in generale almeno ai soggetti certificati Aeo e/o rappresentati da soggetti a loro volta Aeo e sulla base di una documentazione snella e non necessariamente riepilogativa, in dettaglio, di complessi e riservati processi industriali.

In ogni caso, l’entrata a regime del nuovo sistema, inizialmente prevista per il 22 gennaio 2020 è prorogata di ulteriori 90 giorni (21 aprile 2020), per dar tempo ad operatori e dogane di organizzarsi su prassi condivise e quanto più possibile fluide.

In ultimo, come input fornito dalle Dogane, resta sempre il tema del riconoscimento dello status di esportatore autorizzato, che permette di attestare l’origine direttamente sulle fatture di vendita, senza bisogno degli Eur1.

È questa, sicuramente, la frontiera di qualità che devono inseguire gli operatori nazionali, dovendosi estendere il regime semplificato non solo alle grandi imprese, ma anche a quelle medie e piccole. Su questo, visto anche l’aumento delle istanze ricevute, la Dogana prevede semplificazioni, riconoscendo per l’autorizzazione ci si potrà avvalere di «eventuali riscontri già effettuati, come nei casi di operatori titolari di autorizzazioni Aeo, limitandosi ad acquisire solo specifici elementi integrativi di cui non sia già in possesso».

Agenzia delle Dogane, nota 200991/RU/2019

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