Imposte

Cessione di olio d’oliva destinato alla cosmesi: Iva la 4%

La consulenza giuridica 12 ammette l’aliquota ridotta anche per usi diversi da quello alimentare

immagine non disponibile

di Ivan Cimmarusti

La cessione di olio d’oliva, anche se destinato alla produzione di cosmetici, è soggetta all’aliquota Iva del 4% come previsto dall’allegato al Dpr 633/1972 (n. 13 della Tabella A, parte II). Così l’agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica 12/2021 richiesta da una associazione che rappresenta, sia in Italia sia all’estero, una serie di aziende che operano nel settore degli oli d’oliva. In questa veste ha inoltrato un quesito specifico all’Agenzia per conto di una sua consociata, in rapporti con un produttore di cosmetici.

La soluzione interpretativa prospettata dalla stessa associazione non si discosta da quanto chiarito dalle Entrate. In particolare – ritiene – poiché il n. 13 citato menziona «olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione umana o animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare» il riferimento alla destinazione alimentare dovrebbe essere limitato ai soli oli vegetali e non all’olio d’oliva, agevolato in applicazione del principio di oggettività che disciplina la normativa Iva.

Le Entrate confermano questa lettura e aggiungono che, in base alle note complementari della Nomenclatura combinata, «rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell’allegato I del Regolamento (Cee) n. 2568/91 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati X e XIX di detto Regolamento. Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d’oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d’oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d’oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell’allegato VII del Regolamento (Cee) n. 2568/91. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d’oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell’olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d’oliva ottenuti con l’impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce».

Dal punto di vista doganale, dunque, non è richiesta una particolare destinazione d’uso per l’olio d’oliva. Di conseguenza, si ritiene che le cessioni di olio di oliva siano soggette all’aliquota Iva del 4%, anche se destinate alla produzione di cosmetici.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©