Risulta elusiva la cessione pro-soluto del credito per un importo pari all’1 per cento del relativo valore nominale. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 748/2021 depositata il 20 gennaio, pronuncia nella quale i giudici si sono anche espressi sui termini di decadenza del recupero delle spese pluriennali incrementive del valore di un cespite.
Il caso riguardava una Srl alla quale erano stati mossi diversi rilievi per il periodo d’imposta 2006. Tra di essi vi era quello relativo alla cessione pro-soluto di un credito del valore nominale di euro 9 milioni circa, effettuata per l’importo di 100mila euro.

L’Amministrazione finanziaria contestava che l’operazione non era supportata da valida giustificazione economica, risultando posta in essere con finalità elusiva (ai sensi dell’allora vigente articolo 37-bis del Dpr 600/1973). A sua volta, mediante il ricorso in Cassazione, la società argomentava la legittimità dell’imputazione, tra gli «oneri diversi di gestione», della differenza fra il valore nominale del credito ceduto ed il suo prezzo di cessione.

La Cassazione ha stabilito che la società ha posto in essere un negozio elusivo. Secondo i giudici di legittimità, il vantaggio fiscale contestato risulta riconducibile all’abbattimento dell’imponibile in misura pari alla differenza fra il valore nominale del credito e l’importo al quale era avvenuta cessione.

Occorre tuttavia rilevare che l’operazione non può affatto essere considerata elusiva. Questo perché, come più volte si è avuto modo di rilevare, non è sufficiente che si realizzi un “vantaggio fiscale” perché si possa parlare di elusione (abuso del diritto), ma occorre che il vantaggio fiscale risulti indebito. Nella fattispecie o la deduzione risultava legittima oppure risultava operata in dispregio alle norme che consentono la deduzione della perdita ovvero, comunque, si trattava di operazione fittizia, simulata. In sostanza, l’operazione o risultava legittima oppure era da considerare contra legem e, quindi, in quest’ultimo caso era da ascrivere all’evasione. Ma l’elusione non c’entra proprio nulla, considerato peraltro che la Corte, nonostante la contestazione fosse stata mossa in vigenza dell’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, si rifà alle recenti disposizioni sull’abuso del diritto (articolo 10-bis della legge 212/2000).

Nell’ordinanza in esame la Cassazione si è pronunciata anche su un diverso rilievo posto dall’Agenzia alla società ricorrente. Rilievo con il quale veniva contestata, sulla scorta di carenze documentali, la deducibilità di spese pluriennali che avevano incrementato il valore di un immobile successivamente ceduto.

In particolare, tali spese incrementative erano state sostenute negli anni 2000 e 2001, mentre il bene sul quale erano state capitalizzate le spese aveva formato oggetto di cessione nel 2006. Vista l’asserita mancanza di documentazione giustificativa per tali spese, l’Agenzia ne riprendeva l’importo con avviso di accertamento notificato nel 2011, lamentando la società, invece, che il rilievo risultava tardivo rispetto al momento di sostenimento delle spese pluriennali.

Anche su tale profilo i giudici di legittimità si sono espressi in maniera non corretta, stabilendo che, ai fini della tempestività del recupero a tassazione delle spese incrementative del valore dell’immobile, si deve avere riguardo al momento in cui si è generato il presupposto impositivo, ossia la plusvalenza da cessione. Plusvalenza che, nella specie, si perfezionava nel 2006. Secondo la Cassazione, è a tale ultimo periodo d’imposta che si deve fare riferimento per quanto riguarda i termini di decadenza del potere di accertamento per le spese incrementative.

Pur trattandosi di una casistica diversa da quella relativa ai termini di accertamento dei componenti di reddito «a efficacia pluriennale» – rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria 10701/2020 – si deve rilevare l’errore in cui è incorsa la Suprema corte, la quale ha ritenuto che una spesa incrementativa del valore di un cespite possa essere disconosciuta a partire dalla data di cessione dello stesso bene. E se il bene non fosse stato venduto?

Risulta invece evidente che, ai fini della contestazione della deducibilità di tale spesa (incrementativa), non si possa che fare riferimento al momento in cui la stessa è stata sostenuta.

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