Cfc a basso valore aggiunto in base al transfer price
Ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni in materia di prezzi di trasferimento contenute nel decreto del Mef del 14 maggio 2018.
È una delle novità in materia di Cfc contenute nel decreto Atad approvato ieri in Consiglio dei ministri. La versione finale definisce con maggiore aderenza alla Direttiva le categorie di passive income che attraggono le partecipate localizzate in Paesi a bassa fiscalità al regime di tassazione per trasparenza.
Con le nuove regole l'applicazione della disciplina Cfc scatta al ricorrere di due condizioni: una tassazione effettiva nel Paese di localizzazione del soggetto non residente inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggetto in Italia; e il conseguimento da parte del soggetto estero di oltre un terzo del proprio reddito attraverso sette tipologie di passive income:
•interessi e altri redditi generati da attivi finanziari;
•canoni o altri redditi generati da proprietà intellettuale;
•dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
•redditi da leasing finanziario;
•redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
•proventi da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti del gruppo;
•proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti del gruppo.
Viene quindi chiarito che rientrano tra i passive income non solo cessioni ma anche acquisti di beni, nonché prestazioni di servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo.
Come accennato, per individuare i servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si fa riferimento al Dm 14 maggio 2018 sul transfer pricing. Quest'ultimo considera a basso valore aggiunto i servizi che: hanno natura di supporto; non sono parte delle attività principali del gruppo; non richiedono l'uso e non creano beni immateriali unici e di valore; non comportano l'assunzione di rischi significativi da parte del fornitore del servizio.Come chiarito nella relazione illustrativa, i medesimi criteri sono applicabili anche per individuare le compravendite di beni con scarso valore economico aggiunto
È dunque confermata l'eliminazione della distinzione tra disciplina applicabile ai soggetti esteri residenti o localizzati in Stati a fiscalità privilegiata e disciplina applicabile alle Cfc white. In entrambi i casi, infatti, la tassazione per trasparenza si applica esclusivamente al ricorrere di entrambe le condizioni indicate.
Il nuovo comma 5 stabilisce che la tassazione per trasparenza non si applica nei casi in cui il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Non viene quindi recepita l'esimente (facoltativa) prevista dalla direttiva, che consente di non trattare le imprese finanziarie come Cfc quando almeno due terzi dei redditi “passivi” derivi da operazioni con soggetti esterni al gruppo.