Cfc, credito d’imposta «indiretto» nel quadro CE di Redditi
Le società residenti che detengono partecipazioni all’estero dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione del modello Redditi, specialmente nell’ipotesi in cui le controllate siano localizzate in paradisi fiscali e nel corso dell’anno abbiano distribuito utili, in quanto l’articolo 89 del Tuir ne prevede la tassazione integrale, salvo la sussistenza delle esimenti ivi richiamate. Il trattamento fiscale riservato ai dividendi, infatti, è strettamente correlato alla disciplina Cfc (controlled foreign companies) all’articolo 167 del Tuir, ma presenta alcune sostanziali differenze.
Innanzitutto, in caso di percezione di utili occorre verificarne la provenienza e la tipologia di controllo posseduto; in particolare, la tassazione integrale è prevista per le somme percepite relativamente a:
• partecipazioni dirette in Paesi a fiscalità privilegiata, ossia quando il soggetto residente detiene direttamente una quota, anche non di controllo, dell’ente localizzato in un paradiso fiscale;
• partecipazioni indirette, anche non di controllo, in società “paradisiache”, qualora la società partecipata intermedia sia anche controllata. Pertanto, non è necessario che il soggetto residente controlli l’ente localizzato in un paradiso fiscale, ma è richiesto che il controllo sia esercitato sulla società intermedia non a fiscalità privilegiata.
Si ricorda che ai fini della tassazione dei dividendi, in base al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 167 del Tuir e della circolare 35/E/2016 (paragrafo 3.2), si considerano paradisi fiscali i Paesi (diversi da quelli appartenenti all’Ue o da quelli aderenti allo See che garantiscono un effettivo scambio di informazioni), i cui regimi fiscali, anche speciali, prevedono un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello italiano.
L’imponibilità integrale dei dividendi può essere evitata qualora si applichi la tassazione per trasparenza in conformità alla disciplina Cfc, oppure nell’ipotesi in cui dalla partecipazione non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Se, invece, la società paradisiaca svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato di insediamento, il dividendo percepito dal soggetto residente è tassato, se percepito nel 2017, al 100% o dal 1° gennaio 2018, al 50% (per effetto della legge di Bilancio 2018).
In entrambe le ipotesi compete il credito d’imposta «indiretto», in quanto calcolato sulle imposte pagate dalla partecipata sugli utili percepiti, da determinare nel quadro CE del modello Redditi. In particolare, nella sezione I-A, dopo aver compilato le prime due colonne del rigo CE1, si procede al calcolo del credito, indicando in:
• colonna 3: gli utili percepiti, aumentati delle imposte pagate all’estero dalla controllata determinate come segue;
• colonna 4: le imposte estere versate dalla controllata e definitive alla data di presentazione della dichiarazione, riproporzionandole agli utili percepiti e quelli maturati nel periodo di possesso della partecipazione;
• colonna 5: il reddito complessivo (nazionale ed estero), aumentato del credito d’imposta teoricamente spettante, a prescindere da quello effettivo;
• colonna 6: l’imposta lorda italiana, la quale rappresenta il limite di utilizzo del credito d’imposta indiretto; in colonna 11 va infatti riportato il valore delle imposte estere effettivamente detraibili tenendo presente il limite dell’imposta lorda italiana come individuato in colonna 10 e i crediti già utilizzati indicati nelle colonne 8 e 9;
• colonna 13: l’importo del credito da riportare nella sezione I-B;
• colonna 15: il codice 1, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d’imposta indiretto o il codice 2, se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito indiretto e del credito di cui al comma 1 dell’articolo 165 del Tuir.
Si precisa che qualora l’imposta estera sia zero, il rigo non va compilato.
Infine, si fa presente che il credito d’imposta può essere utilizzato a seguito della presentazione di interpello o autonomamente, occorre comunque indicare in dichiarazione l’ipotesi in cui si ricade.