Adempimenti

Charter nautico, tutti i vantaggi dei contratti con Iva forfettaria

Fino a fine mese l’opportunità di stipulare con le vecchie regole

Fino al 1° novembre possibile stipulare contratti di leasing e charter nautico con le vecchie regole Iva, vale a dire utilizzando le riduzioni forfettarie senza dover tener conto dei nuovi criteri di effettività.

In particolare, con la risoluzione n. 62/E l’agenzia delle Entrate ha di fatto concesso agli operatori una importante opportunità di 30 giorni per concludere i predetti contratti con le vecchie regole, stabilendo che per la determinazione dell’ammontare soggetto a Iva ai contratti di locazione, noleggio e simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020 continueranno ad applicarsi le “vecchie” percentuali forfettarie e non quelle aderenti al principio di effettività introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

Le percentuali presuntive forfettarie erano infatti state previste dalle circolari delle Entrate 47/E del 2002, 38/E del 2009 e 43/E del 2011, variabili in considerazione della lunghezza e del sistema di propulsione dell’unità da diporto. In presenza di utilizzo dell’unità oggetto di charter o leasing in parte al di fuori del territorio dell’Unione Europea, queste percentuali possono portare a riduzioni forfettarie della base imponibile fino al 70 per cento del corrispettivo del contratto.

I vantaggi delle percentuali presuntive forfettarie stabilite dai citati documenti di prassi, rispetto a percentuali da determinare caso per caso in ragione dell’effettiva utilizzazione del mezzo all’interno ovvero all’esterno del territorio europeo, risultano assolutamente interessanti e, nella limitata finestra temporale residua, per gli operatori assolutamente imperdibili.

A parte l’entità delle riduzioni della base imponibile, espressive di una navigazione anche fuori Europa per quota significativa in base a un utilizzo normale dell’unità da diporto, tenuto conto delle rispettive dimensioni, le percentuali forfettarie determinano la predeterminabilità dell’onere fiscale dei contratti in stipula, la non necessità per gli operatori di dotarsi di sistemi di rilevamento e reportistica della navigazione e per l’agenzia delle Entrate di chiarire in dettaglio la metodologia del computo e delle attività di controllo.

Il chiarimento che questa rassicurante metodologia, di cui il mercato ha già consolidata esperienza, potrà essere applicata per tutta la durata dei contratti, purché conclusi entro la fine di questo mese di ottobre, costituisce oggi un potente incentivo a risolvere in tempi brevi le eventuali trattative in corso, così da non perdere l’opportunità di fissare l’onere fiscale dei contratti, evitando possibili future contestazioni con l’autorità fiscale e, in conseguenza, fra le parti.

Questa opportunità riguarda gran parte dei contratti tipici del settore e così sia i contratti di charter nautico, tipicamente a breve termine, sia i contratti di leasing nautico, non a breve termine, per cui la conclusione entro la fine di ottobre 2020, secondo quanto chiarito dalla risoluzione 62/E, determinerà l’applicabilità delle attuali regole e percentuali forfettarie di determinazione della base imponibile su tutti i pagamenti che verranno effettuati negli anni a venire in esecuzione del contratto.

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