CIRCOLARI 24/Trasporto urbano su acqua: possibile rettificare l'Iva
Per i soggetti che svolgono attività di trasporto urbano via acquea è possibile rettificare l'imposta sul valore aggiunto non detratta, per quanto concerne sia i beni ammortizzabili che quelli non ammortizzabili, e per i servizi.
Con riferimento alle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, l’articolo 1, comma 33 della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) è intervenuta eliminando, all'interno dell'articolo 10, n. 14, del Dpr 633/1972, il riferimento a tali prestazioni che sono state però contestualmente inserite all'interno della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, che elenca le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette all'aliquota del 5%.
Dal 1° gennaio 2017, pertanto, i servizi di trasporto urbano su acqua non godranno più dell'esenzione Iva ma saranno imponibili con l'aliquota ridotta.
In tal modo, come ha fatto notare anche Assonime attraverso la propria circolare n. 7 del 2017, per i soggetti che forniscono le prestazioni in commento l'Iva assolta sugli acquisti diviene detraibile.
Non solo. Il passaggio da un regime esente a uno imponibile, oltre a evitare, sempre come evidenziato da Assonime, la «sperequazione esistente, in tema di detrazione, tra le imprese operanti nel settore dei trasporti urbani di persone per via terrestre (per esempio, autobus di linea) e le imprese esercenti i trasporti urbani di persone per via acquea (marittima, lacuale, fluviale e lagunare)», comporta anche la possibilità di recuperare l'Iva non detratta in presenza del regime di esenzione.
Potranno essere recuperati, infatti, in base a quanto disposto dall'articolo 19-bis2 della legge Iva, i quinti di Iva non detratta mancanti al compimento del quinquennio, o i decimi in caso di immobili, visto che si tratta di mutamento nel regime fiscale delle operazioni attive.
Il comma 3, del citato articolo 19-bis2, stabilisce, infatti, che «Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione».
Pertanto, essendo di fronte a un mutamento del regime fiscale delle operazioni attive che passano, appunto, dall'esenzione all'imponibilità con aliquota del 5 per cento, l'impresa che svolge attività di trasporto urbano di persone per via acquea (marittima, lacuale, fluviale e lagunare) potrà rettificare la detrazione a suo tempo non operata sia sull'acquisto di beni non ammortizzabili e servizi, ma solo qualora essi non risultino ancora ceduti, per quanto riguarda i beni, o non ancora utilizzati, per quanto concerne i servizi; sia sull'acquisto di beni ammortizzabili. Relativamente a questi ultimi, sempre l'articolo 19-bis2 suddivide in due i beni stessi: gli immobili da una parte e gli altri beni ammortizzabili dall'altra. Mentre per i primi il periodo di «tutela fiscale» è sempre di 10 anni, per gli altri tale periodo scende a cinque. Pertanto, in sede dichiarativa, l'impresa potrà recuperare i decimi o i quinti di imposta non detratta per gli acquisti effettuati nei dieci o nei cinque anni precedenti, per effetto dell'indetraibilità soggettiva subita.
È bene ricordare che, ai fini della presente disposizione, non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a euro 516,46, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%.
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