Adempimenti

Classamento catastale per l’Imu agevolata ai fabbricati rurali

Secondo la Cassazione 23886/2021 non può essere limitato il beneficio a imprenditori agricoli professionali

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di Francesco Giuseppe Carucci

Unica condizione per determinare l’Imu sui fabbricati rurali strumentali secondo l’aliquota massima dello 0,1% prevista dall’articolo 1, comma 750, della legge 160/2019 è la classificazione catastale dell’immobile nella categoria D/10 ovvero, se in diversa categoria, la presenza dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto secondo le previsioni del decreto Mef del 26 luglio 2012. A nulla rilevano circostanze estranee alle risultanze catastali. È quanto si apprende dall’ordinanza 23386 del 24 agosto scorso della Cassazione.

La costante giurisprudenza di legittimità in materia di Ici, recepita nell’attuale disciplina Imu, ha sancito che, al fine di godere del trattamento fiscale agevolato, è necessario che la ruralità dei manufatti agricoli emerga dagli atti catastali.

Se catastalmente non emerge il possesso del requisito di ruralità, ricade sul soggetto passivo intenzionato a fruire della tassazione agevolata l’onere di impugnare l’atto di classamento catastale. Allo stesso modo, l’ente locale che non intende riconoscere l’agevolazione Imu per il fabbricato catastalmente rurale è obbligato a impugnare il particolare classamento ovvero l’avvenuta iscrizione dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità. Infatti ad attestare il rispetto dei requisiti è legittimata unicamente la procedura catastale ad hoc.

L’ordinanza 23386 ha statuito che non sono idonee a mettere in discussione l’agevolazione Imu circostanze estranee alle risultanze catastali tra le quali la cessazione dell’attività agricola da parte del soggetto passivo che decreta, di fatto, la cessazione dell’utilizzo strumentale del fabbricato. Ciò poiché lo specifico classamento catastale non risultava impugnato dal comune che intendeva disconoscere il beneficio. L’ordinanza è contemporanea ai rilievi formulati dal Dipartimento delle Finanze dopo l’esame di aliquote e regolamenti Imu deliberati dai comuni. Finalmente, dopo le Entrate, il Dipartimento ha fissato un principio cardine. Di fondamentale importanza, infatti, è l’eccezione sollevata nei confronti di un comune che intendeva subordinare la tassazione agevolata alla condizione che il soggetto passivo risultasse in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Dlgs 99/2004).

A differenza di quanto previsto per gli immobili rurali abitativi, il comma 3-bis dell’articolo 9 del Dl 557/1993 non prevede alcun requisito soggettivo afferente al possessore. Pertanto per le costruzioni rurali strumentali si deve accertare solo l’esistenza dell’esercizio di un’attività agricola cui i fabbricati siano asserviti. E la circostanza deve risultare in catasto. È addirittura possibile che il fabbricato sia utilizzato da un soggetto diverso rispetto al soggetto passivo d’imposta.

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