Contabilità

Commercialisti e Terzo settore, ruolo chiave per l’organo di controllo

Il Consiglio nazionale aggiorna la circolare sulla riforma del terzo settore

di Gabriele Sepio

Con la circolare «Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative» pubblicata ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti torna ad analizzare la Riforma del Terzo settore cercando di sciogliere alcuni nodi sulle questioni legate al periodo transitorio del Codice (Dlgs 117/2017 o Codice del Terzo settore). Chiarimenti questi che forniscono ai professionisti che assistono gli enti impegnati nel percorso di adeguamento alla riforma i principali strumenti per una corretta lettura delle disposizioni normative.

Numerosi gli aspetti su cui il documento si sofferma, a partire dalle linee guida per il bilancio d'esercizio al ruolo dell’organo di controllo.

Non da ultimo un’attenzione particolare viene rivolta ai tasselli mancanti della riforma e che riguardano il vaglio Ue sui nuovi regimi fiscali. Rimarcato, inoltre, il fatto che per gli enti dotati della qualifica di Onlus con la riforma cambierà il profilo di tassazione diretta soprattutto per quelli operanti in settori che richiedono un’organizzazione d’impresa o un’attività sinallagmatica (basti pensare al settore sociosanitario).

Interessante è l’analisi sui nuovi schemi di bilancio che gli enti del Terzo settore dovranno adottare a partire dall’esercizio 2021. Viene rimarcata l’importanza che tale documento riveste e, in particolare, la necessità che lo stesso sia relazionato alle dimensioni economiche dell’ente. Solo in questo modo si potrà optare per disposizioni semplificate per gli enti di minori dimensioni chiamati ad adottare il rendiconto per cassa. Mentre per quelli più strutturati il bilancio dovrà essere composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione in linea con quanto previsto dal Dm del 5 marzo 2020. Sul punto la circolare analizza nel dettaglio le caratteristiche dei nuovi schemi riportando al suo interno i vari modelli previsti per gli enti del Terzo settore a seconda che si tratti di enti di piccole o grandi dimensioni.

Per quanto concerne l’organo di controllo la circolare ribadisce l'importanza assegnata dal Codice del terzo settore a quest’ultimo. Spetta, infatti, a tale organo il compito di verificare l’effettivo perseguimento da parte dell’ente delle finalità civiche, solidaristiche e sociali, la sussistenza dei requisiti di secondarietà e strumentalità delle attività economiche esercitate (articolo 6 , Codice Terzo settore), nonché attestare la corretta redazione del bilancio sociale.

La circolare puntualizza che, per le realtà di tipo associativo considerate già oggi enti del Terzo settore in quanto iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale , ai fini della nomina dell’organo di controllo, il computo del superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti previsti dall’articolo 30 del Codice del Terzo settore, dovrà partire dall’esercizio finanziario 2018. Con la conseguenza che, ai fini del superamento delle soglie dimensionali, l’ente dovrà considerare i dati del consuntivo di bilancio di esercizio 2018/2019 (nota ministero del Lavoro 11560/2020). A tale riguardo, tuttavia, il Consiglio nazionale sulla scorta delle precedenti circolari emanate, evidenzia che le realtà che abbiano superato i limiti dell’articolo 30 senza provvedere alla nomina potranno porre rimedio a tale adempimento. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno provvedere alla nomina nella prima assemblea utile o, in ogni caso, non oltre l’approvazione del bilancio 2020. Le Onlus, invece, che abbiano approvato le modifiche statutarie di adeguamento, rinviandone l’efficacia all’iscrizione nel registro saranno esentate fino al venir meno della qualifica Onlus (applicando, nella fase transitoria, le norme del Dlgs 460/97).

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