Compensazione dei crediti Dta con il vecchio codice tributo
Dopo il Dl agosto le società hanno iniziato la cessione dei crediti deteriorati
Le società che stanno già compensando i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate per perdite fiscali ed eccedenze Ace in corrispondenza con la cessione di crediti verso debitori inadempienti incontrano alcuni problemi pratici.
Ricordiamo che l'articolo 44-bis del Dl 34 del 2019 – come sostituito dall'articolo 55 del Dl 18 del 2020 e modificato dall'articolo 72 del Dl 140 del 2020 - stabilisce, in sostanza, che le società che, entro il 31 dicembre 2020, cedono a terzi, a titolo oneroso, crediti “deteriorati” possono trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Dta) corrispondenti ad un ammontare di perdite fiscali o eccedenze Ace non ancora utilizzate non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti; di conseguenza, il valore crediti verso debitori inadempienti ceduti dalla data di entrata in vigore del Dl 18 del 2020 ha già costituito plafond per la determinazione delle Dta trasformabili Per prassi (risoluzione 94/E del 2011), il credito d'imposta è utilizzabile dalla data della trasformazione.
La forma di utilizzo più diretto è la compensazione con altre imposte nel modello F24. La compensazione è ammessa senza limiti d'importo.
Poiché l'agenzia delle Entrate non ha istituito uno specifico codice tributo, le società che hanno già operato compensazioni stanno utilizzando quello fornito con la risoluzione 57/E del 2011 (codice 6834). Se successivamente sarà reso noto un apposito codice tributo, sarà certamente possibile modificare il codice attraverso la procedura Civis.
Altra forma di utilizzo, alternativa alla richiesta di rimborso e alla compensazione in F24, è costituita dalla cessione del credito infragruppo ex articolo 43-ter del Dpr 602 del 1973. In questo caso, tuttavia, le eccedenze Ires così trasferite potranno essere utilizzate dal cessionario solo a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si è generata in capo al soggetto cedente (da ultimo, la risposta 264 del 2020).
Inoltre, al cessionario potrebbe non estendersi la facoltà di utilizzare il credito “senza limiti d'importo”. Tale previsione, infatti – secondo la circolare 37/E del 2012 opererebbe solo nei confronti del soggetto in capo al quale è sorto il credito.
La trasformazione delle Dta è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 11, comma1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, da effettuarsi entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. L'opzione di cui all'articolo 11 comporta il pagamento di un canone annuale fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030. L'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione (quindi per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020). Il versamento del canone è effettuato, per ciascun esercizio, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente.
Per l'esercizio dell'opzione, nel caso in cui non intervengano precisazioni da parte dell'Agenzia, sarà probabilmente necessario fare riferimento alla dettagliata procedura istituita con la circolare 32/E del 2016.
La direzione centrale delle Entrate, quest'anno, è particolarmente sotto pressione, dovendo dare interpretazioni sulle innumerevoli disposizioni di sostegno all'economica varate a causa del covid. L'articolo 44-bis, però, si sta rilevando, fra le tante, una delle più idonee a realizzare gli obiettivi del Governo. Per evitare che intoppi procedurali possano vanificarne gli effetti, sarebbe quindi opportuno uno sforzo aggiuntivo per dirimere i residui dubbi che una norma utilissima, ma scritta probabilmente in modo troppo affrettato, ha sollevato.