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Compensazione Iva per il legname confermata al 6,4%

Il decreto di Economia e Agricoltura mantiene inalterata la percentuale per determinare l’Iva detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale dell’articolo 34 del Dpr 633/1972

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Percentuale di compensazione del legno fissata in misura pari al 6,4% per l’anno 2022. È stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 24 novembre scorso il decreto 10 ottobre 2022 del ministero dell’Economia, di concerto con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La percentuale di compensazione serve a determinare l’Iva detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972. La misura è invariata rispetto a quella dello scorso anno e si applica, nello specifico a due categorie di prodotti:

• legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (numero 43 della tabella A, parte prima allegata al Dpr 633/72);

• legno semplicemente squadrato escluso quello tropicale (numero 45 della tabella A, parte prima).

Il decreto non considera la voce 44 della tabella A, parte prima riguardante il «legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato» per la quale, pertanto, la percentuale di compensazione resta quella del 2 per cento.

L’aumento delle percentuali di compensazione deriva dalla disposizione contenuta nella legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, comma 662) la quale dispone che con apposito decreto interministeriale vengano innalzate le percentuali di compensazione applicabili alle categorie di prodotti prima indicate nei limite massimo di spesa per il bilancio dello Stato di un milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, ogni anno c’è da attendere l’apposito decreto che indica la misura effettivamente applicabile.

Coloro che anche per l’anno 2022 hanno già applicato la percentuale di compensazione del 6,4% ritenendo probabile la conferma della precedente misura, non devono operare nessuna variazione. Coloro i quali, invece, hanno deciso di utilizzare una percentuale più bassa hanno diritto a recuperare la differenza in sede di dichiarazione annuale Iva.

Coloro i quali applicavano il regime ordinario, ritenendo non conveniente il regime speciale e decidono ora di applicarlo devono stare attenti a due aspetti. In primo luogo, devono verificare di aver terminato il vincolo triennale di permanenza nel regime imposto dall’articolo 34, comma 11, del Dpr 633/1972 per coloro i quali, pur avendo i requisiti per applicare il regime speciale, decidono per opzione di non avvalersene. Il secondo aspetto riguarda la rettifica della detrazione; quindi, ad esempio, se dal 1° gennaio 2023 il produttore agricolo intende revocare l’opzione per la applicazione del regime normale (che comunicherà nella dichiarazione Iva relativa al 2023), dovrà determinare l’Iva calcolata sulle rimanenze dei beni alla data del 1° gennaio 2023 applicando la percentuale del 6,4% sul valore normale dei beni a tale data. Se nell’ultimo quinquennio ha acquistato beni ammortizzabili dovrà anche versare l’Iva detratta limitatamente ai quinti non maturati (decimi per i fabbricati). L’Iva in rettifica che nella fattispecie è a debito dovrà essere versata in sede di dichiarazione annuale entro il 16 marzo 2023. L’Iva versata in occasione del cambio di regime verrà recuperata al momento della vendita del legname in quanto dall’imposta addebitata al cliente, il produttore agricolo tratterà l’imposta corrispondente alla percentuale di compensazione.