Compensazioni Irpef e Ires, niente obbligo di dichiarazione preventiva
Nessun obbligo di presentazione preventiva delle dichiarazioni, nessun limite nelle compensazioni verticali e per l'utilizzo dei crediti 2012 e soglia di 15mila euro calcolata sul singolo tributo. Sono i chiarimenti arrivati dalle Entrate a Telefisco. Dal 2014 infatti i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per imposte dirette, Irap, sostitutive e ritenute maturati nell'anno precedente, se utilizzati in compensazione per un importo superiore a 15 mila euro, devono essere certificati con l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione di riferimento. È quanto dispone l'articolo 1, comma 574, della legge di stabilità (legge 147/2013).
La dichiarazione preventiva
L'aspetto principale sul quale si attendeva la conferma delle Entrate, è quello che attiene alla differenza tra la procedura che caratterizza la compensazione del credito Iva rispetto alle nuove regole previste per l'utilizzo dei crediti da imposte sui redditi e Irap. In ambito Iva, infatti, la compensazione del credito superiore a 5mila euro è vincolata alla presentazione preventiva della dichiarazione annuale (vistata se il credito utilizzato in compensazione eccede i 15mila euro) cosa che, al contrario, non sembra prevista per le compensazioni delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'opinione che si è radicata, infatti, è che nel nuovo ambito sia consentito procedere comunque all'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali salvo poi presentare nei termini la dichiarazione regolarmente vistata. Se venisse applicata alla compensazione di crediti da imposte dirette e Irap la regola della preventiva presentazione della dichiarazione come per l'Iva, si bloccherebbero le compensazioni per buona parte dell'anno. Su questo, che è il punto principale, è arrivata la conferma delle Entrate motivata dal fatto che a differenza di quanto previsto per le compensazioni Iva, la disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014 in tema di compensazioni dei crediti da imposte sui redditi e Irap, non contiene una disposizione in tal senso. Il problema dell'apposizione del primo visto, quindi, è rimandato al momento in cui si presenteranno le dichiarazioni 2013 da cui originano i crediti utilizzati in compensazione nel corso del 2014 (laddove si superi il valore soglia di 15mila euro). Da un punto di vista pratico operativo, a ogni buon conto, contribuenti e operatori professionali dovranno porre attenzione comunque, nel senso che il monitoraggio del superamento della soglia diventa l'elemento per censire le posizioni per le quali occorrerà provvedere alla certificazione del credito con l'apposizione del visto, con tutte le conseguenze del caso in relazione ai controlli e alle responsabilità che ne possono derivare.
Alla luce della posizione espressa dalle Entrate va detto che ci sarà tempo per censire e decidere come risolvere una serie di problemi operativi in merito all'apposizione del visto dei quali diamo sintetico conto in altro contributo.
Bloccate solo le compensazioni orizzontali
Un altro chiarimento che comunque attendeva di essere ufficializzato è quello che attiene al tipo di compensazioni soggette ai nuovi obblighi di monitoraggio. L'agenzia precisa che, in considerazione del rinvio all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la «compensazione orizzontale» dei crediti relativi alle richiamate imposte per importi superiori a 15mila euro. Per le compensazioni interne, quindi, non si pongono problemi e ne viene confermata la sostanziale libertà.
L'individuazione della soglia
Un tema con una soluzione un po' meno scontata era quello inerente alle modalità di computo della soglia dei 15mila euro. In questo contesto, infatti, non era chiaro se tale limite dovesse essere computato sul valore complessivo dei crediti utilizzati in compensazione o, come invece sostenuto sulle pagine di questo giornale, per singolo tributo e quindi in relazione allo specifico codice. Le Entrate sul tema si esprimono affermando che il limite di 15mila euro, superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità, «sia riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione». Quindi niente computo sul cumulo ma calcolo separato. Il dato letterale della risposta emanata fa ritenere che la verifica della soglia per i crediti utilizzati in compensazione non vada effettuata da quanto emerge complessivamente dalla dichiarazione presentata, ma vada operato sulle singole tipologie di crediti. Per questa via si dovrebbe poter affermare che l'utilizzo in compensazione di crediti Irpef e addizionali non vada cumulato per determinare il superamento della soglia. Certamente l'utilizzo di crediti fiscali derivanti da imposte sui redditi e Irap, non fa cumulo.
Credito 2012 libero
Le Entrate confermano che, visto che le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la modifica normativa è efficace solo con riferimento ai crediti maturati nel corso di tale annualità (Unico 2014). Di conseguenza, come già chiarito in tema di compensazioni Iva (circolare 1/E del 15 gennaio 2010) il credito risultante dalla dichiarazione 2013 (anno 2012) può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione quanto meno fino a quando lo stesso non troverà rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale credito viene "rigenerato" sommandosi al credito maturato nel 2013. In pratica quindi i contribuenti che hanno maturato un credito nella dichiarazione relativa al periodo 2012 presentata a fine settembre dello scorso anno, possono continuare a spenderlo nel corso del 2014 senza porsi problemi di visto. Al riguardo ricordiamo che dal 2014 il nuovo limite per le compensazioni orizzontali per la generalità dei contribuenti, è aumentato a 700 mila euro in luogo dei precedenti 516.546,90 euro. Sono infatti entrate in vigore le nuove regole fissate dall'articolo 9, comma 2, del Dl 35/2013.