Compensazioni Irpef, Ires e Irap: primo test per il visto di conformità oltre i 15mila euro
Primo test per l'obbligo di visto di conformità sui crediti oltre 15mila euro anche per imposte sui redditi (Irpef o Ires) e Irap. Le nuove regole introdotte dalla legge di stabilità (legge 147/2013, articolo 1, comma 574) si applicano dalle compensazioni di giovedì 16 gennaio e si collocano in uno scenario di per sé già complesso nel quale prima di procedere alla presentazione del modello F24 a saldo zero da quest'anno occorre fare più attenzione per evitare problemi.
Si affianca al tema delle compensazioni «ordinarie» quello delle compensazioni «speciali», effettuate cioè utilizzando i crediti commerciali vantati verso la pubblica amministrazione. In quest'ambito il Dm del Mef che fissa le regole con cui procedere alla compensazione, dispone che i crediti certificati in questione potranno essere utilizzati solo per compensare debiti erariali scaturenti dall'attività di accertamento. Un ambito, quindi, piuttosto ristretto.
In considerazione della scadenza del 16 gennaio della prima compensazione 2014 con l'utilizzo di crediti 2013, è opportuno soffermarsi sulle principali questioni che si pongono a operatori tributari e contribuenti. Ma vediamo nel dettaglio.
Crediti Ires, Irpef e Irap
Dal 2014 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per imposte dirette e Irap maturati nell'anno precedente se utilizzati in compensazione per un importo superiore a 15 mila euro, dovranno essere certificati con l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione di riferimento. L'aspetto principale che differenzia la procedura di compensazione del credito Iva rispetto alle nuove regole previste per i crediti da imposte sui redditi e Irap, è che in questo secondo caso l'apposizione del visto si ritiene riguarderà la dichiarazione che si potrà presentare in un secondo tempo rispetto alla compensazione. In pratica, quindi, una società che intendesse utilizzare in compensazione il credito Ires 2013 a gennaio 2014 per 50mila euro, dovrebbe poter procedere salvo poi presentare la dichiarazione 2013 con il visto di conformità rilasciato da uno dei soggetti abilitati. Se venisse applicata alla compensazione di crediti da imposte dirette e Irap la regola della preventiva presentazione della dichiarazione come per l'Iva, si bloccherebbero infatti le compensazioni per i primi mesi dell'anno. Su questo, che è il punto principale, è attesa la conferma più importante delle Entrate.
La nuova disposizione e' poi da ritenere che si applichi nel caso di utilizzo in compensazione orizzontale di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e Irap. Per le compensazioni verticali quindi non dovrebbe cambiare nulla. Sul piano soggettivo ne sono interessati tutti i contribuenti: società, enti, persone fisiche. Per quanto riguarda il limite, la disposizione fa riferimento ad un importo soglia di 15mila euro annui, fino al quale il visto non è necessario. Si ritiene che tale limite vada conteggiato sul credito utilizzato per singolo tributo e quindi in relazione allo specifico codice. Dato che in alcuni casi i crediti riguarderanno direttamente anche soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità è altresì da ritenere che costoro potranno autocertificare la regolarità della loro posizione come già chiarito per l'asseverazione dei dati per gli studi di settore (circolare 54/E/2001). In presenza di ritenute riattribuite superiori a 15mila euro non è chiaro però quale dichiarazione dovrà essere vistata: se quella del socio/associato che riattribuisce le ritenute o se quella della società/associazione che riceve il credito e lo utilizza in compensazione. Lo stesso problema si pone nel caso di crediti fiscali riattribuiti nell'ambito del consolidato fiscale e della trasparenza fiscale.
Altri dubbi interessano l'utilizzo dei crediti di imposta che confluiscono nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Non è chiaro, infatti, se anche tali crediti debbano o meno essere oggetto del rilascio del visto di conformità.
Le altre limitazioni
Ulteriori paletti possono limitare l'accesso alla compensazione dei crediti tributari. Per l'Iva l'utilizzo in compensazione del credito al superamento della soglia di 5mila euro è subordinato alla presentazione della dichiarazione che deve anche essere "certificata" se il credito Iva che si intende utilizzare supera i 15mila euro. Particolari limitazioni possono interessare le società di comodo, sia non operative, sia in perdita sistematica. C'è poi il tema dei ruoli scaduti. La presenza di debiti per imposte erariali e accessori superiori a 1.500 euro iscritti a ruolo e scaduti è condizione che inibisce la possibilità di accedere all'istituto della compensazione.
Quindi una corsa ad ostacoli nella quale potrebbe essere facile incappare in errore. Ricordiamo che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non spettanti (mancanza del visto di conformità) si applica la sanzione del 30% dei crediti indebitamente utilizzati. Nel caso di utilizzo di crediti inesistenti la sanzione va dal 100% al 200% dei crediti, salvo, in casi gravi, il rischio di una responsabilità di carattere penale.
Tetto massimo più alto
Resta infine da segnalare che dal 2014 il nuovo limite per le compensazioni orizzontali per la generalità dei contribuenti, è aumentato a 700 mila euro in luogo dei precedenti 516.546,90 euro. Entrano infatti in vigore le nuove regole fissate dall'articolo 9, comma 2, del Dl 35/2013. Una piccola boccata di ossigeno, ma ancora poco rispetto ai limiti che presenta il sistema. La criticità più importante è che il limite in questione non può essere generalizzato ed applicato a tutti i contribuenti indistintamente nella stessa misura.
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