Compensazioni, nel punire lo sforamento si applica il favor rei
La sentenza 14795 della Cassazione: niente sanzioni se si resta nel nuovo limite di 2 milioni
Si applica il favor rei all’elevazione del tetto delle compensazioni. Pertanto, se la compensazione concretamente effettuata è stata rispettosa del nuovo limite, le sanzioni non sono comminabili. L’importante precisazione giunge dalla sentenza 14795/2022, depositata il 10 maggio dalla Cassazione che, tuttavia, va confrontata con l’ultimo arresto delle Sezioni Unite (n. 13145/2022) sulleagevolazioni prima casa.
La pronuncia fa anche menzione della recente elevazione a 2 milioni di euro della soglia di compensabilità dei crediti d'imposta, introdotta dal Dl 73/2021, lasciando così intendere che oggi è a tale importo che occorre riferirsi ai fini dell'irrogazione della sanzione.
Va ricordato che la regola del favor rei, ha due declinazioni:
1) abrogazione dell’illecito, che si ha quando, per effetto di una nuova norma, un dato comportamento non costituisce più una violazione sanzionabile;
2) modifica nel tempo dell’entità della sanzione: in tal caso si applica la legge più favorevole al trasgressore anche quando la violazione è commessa nel vigore di una norma che stabiliva una penalità più grave. Tali principi vengono disciplinati dall’articolo 3, commi 2 e 3, del Dlgs. 472/1997. Inoltre, va considerato che il favor rei è cosa diversa dalla decorrenza di una norma: un conto è dire da quando si applica (decorrenza) altro stabilire a cosa ( l’ambito di applicazione del favor).
Sul tema si è prima segnalato che sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13145/2022, in materia di agevolazioni per la prima casa. Con la pronuncia è stato affermato il principio di diritto secondo cui, in presenza di mutamento legislativo che modifichi i presupposti sostanziali di legge, la sanzione resta applicabile. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, la modifica della nozione di abitazione non di lusso non consente di applicare il favor rei, trattandosi di confronto tra fattispecie connotate da parametri diversi.
Non è chiaro però se tale criterio possa trovare ingresso anche per altre casistiche.
Sull’elevazione del tetto delle compensazioni si registra comunque la sentenza n. 14795/2022 depositata il 10 maggio, la quale stabilisce che il favor rei si applica nel caso di variazione del limite di legge. Si nota che la pronuncia non si confronta in maniera esplicita con le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite.
In particolare, andrebbe precisato se anche la variazione del tetto delle compensazioni rappresenti – utilizzando i termini delle Sezioni Unite – un mutamento “di parametro” tale da impedire l’applicazione del favor.