Diritto

Composizione negoziata con accesso dell’impresa in via anticipata

Assonime prende in esame con una lunga circolare tutte le principali novità già in vigore in materia di crisi d’impresa

di Giovanni Negri

Composizione negoziata promossa, ma è centrale nella riuscita la preparazione del professionista. Organi di controllo responsabilizzati. Concordato liquidatorio con un più esteso perimetro di imprese interessate, ma senza accesso autonomo. Assonime prende in esame con una lunga circolare tutte le principali novità già in vigore in materia di crisi d’impresa.

Il punto focale è certo costituito dalla composizione negoziata per la quale, sottolinea Assonime, l’ampiezza dei presupposti soggettivi (imprese di tutte le dimensioni) e oggettivi (precrisi, crisi e insolvenza) per accedere al percorso negoziale è funzionale sia a favorire il risanamento del maggior numero di imprese nell’attuale fase economica, sia a rendere pienamente efficace la funzione di prevenzione ed efficace gestione della crisi e dell’insolvenza ad esso sottesi.

La possibilità di accedere alla composizione negoziata non solo quando la crisi si è manifestata, ma anche in una fase precedente, è infatti in linea, chiarisce la circolare, con i doveri degli organi sociali previsti dall’articolo 2086 del Codice civile e offre agli amministratori un nuovo strumento, rapido, flessibile ed estraneo alle procedure concorsuali, per attivarsi tempestivamente in caso di minaccia alla continuità aziendale. La possibilità di accedere anche in fase di insolvenza reversibile permette, invece, di accelerare i tempi della liquidazione, anticipando a una fase preliminare ed esterna al Tribunale la valutazione delle diverse strade percorribili dall’impresa per una ordinata uscita dal mercato.

Tuttavia, il buon esito del nuovo istituto dipenderà da alcuni fattori essenziali: la specializzazione e la capacità degli esperti di svolgere in modo efficiente e imparziale il ruolo di mediazione tra le parti; la comprensione da parte delle imprese delle potenzialità degli strumenti introdotti per aumentare le chance di risanamento dell’impresa e di recupero del credito; il rispetto dei doveri di leale collaborazione da parte dei creditori, soprattutto quelli di gradi dimensioni, come le banche, non sempre modelli di tempestività nelle risposte ai piani di ristrutturazione .

Il concordato liquidatorio semplificato si colloca poi come figura autonoma, caratterizzata da requisiti meno rigidi rispetto al concordato ordinario (non è previsto l’obbligo di soddisfazione del 20% dei creditori chirografari e neppure quello dell’aumento del 10% rispetto alla soddisfazione derivante dalla liquidazione fallimentare) e da una procedura snella, priva della fase di ammissione, della nomina del commissario giudiziale e della votazione dei creditori.

Il complesso delle semplificazioni è bilanciato da un ruolo di controllo forte del Tribunale in sede di omologa, che investe sia la fattibilità (anche economica) del piano, sia la convenienza della proposta, in funzione di tutela dei creditori e dall’accesso non autonomo all’istituto, ma solo dopo la relazione che conclude la composizione.

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