Diritto

Crisi d’impresa, composizione negoziata vietata se l’impresa è già in insolvenza

La procedura può proseguire se il default sopraggiunge

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di Giovanni Negri

Non può avere accesso alla composizione negoziata della crisi l’impresa già in insolvenza. Ma se l’insolvenza matura nel corso della procedura non ne influenza il possibile esito. In questi termini si esprime il tribunale di Siracusa, con uno dei primissimi provvedimenti, datato 14 settembre, su uno dei punti più controversi al tempo dell’approvazione della nuova disciplina salvaimprese. Il tribunale si è trovato ad affrontare una domanda di conferma delle misure protettive , con inevitabile preliminare esame delle condizioni di accesso al nuovo istituto.

In questa prospettiva allora, il provvedimento sottolinea come il presupposto per l’utilizzo della composizione negoziata è stato individuato dal legislatore in una condizione di squilibrio patrimoniale che rende probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa. E così «alla stregua del tenore letterale della disposizione deve ritenersi precluso l’accesso alla composizione negoziata a quelle imprese che siano ampiamente decotte già al momento della richiesta di nomina dell’esperto». Il rischio di una futura insolvenza deve allora essere inteso in chiave prospettica.

In questo senso milita anche la norma (oggi articolo 21 del Codice della crisi d’impresa) che attribuisce all’imprenditore la gestione dell’impresa, malgrado l’insolvenza maturata in corso di procedura, se esistono concrete prospettive di risanamento. Un’insolvenza che deve essere maturata nel corso della composizione negoziata e non invece essere preesistente. La disposizione infatti si limita a precisare, avverte il tribunale, che l’emersione di uno stato di insolvenza nel corso delle trattative non necessariamente ne impedisce l’avanzamento, a condizione che l’insolvenza non fosse già esistente al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.

Del resto, prosegue la pronuncia, è lo stesso obiettivo fondamentale della riforma a fare ulteriore chiarezza. Infatti, il nuovo strumento introdotto poco meno di un anno fa è indirizzato a incentivare l’emersione anticipata della crisi, intercettando quelle situazioni di difficoltà economica, finanziaria e patrimoniale che ne costituiscono le prime avvisaglie. L’articolo 12 del Codice, così, nel delineare le condizioni per potere utilizzare la composizione negoziata ha introdotto il concetto di «pre-crisi» come stimolo per l’imprenditore all’allerta precoce e dunque a ricorrere all’esperto in via preventiva.

Emersione tempestiva della crisi che rappresenta poi il fulcro dell’architettura del sistema delineato dalla Direttiva Insolvency che prevede l’obbligo degli Stati di dotarsi di early warning tools che assicurino rapidi interventi in caso di crisi.

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