Controlli e liti

Con l’istanza di adesione il pignoramento presso terzi è precluso

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di Luigi Lovecchio

L’istanza di rottamazione-ter blocca anche i pignoramenti presso terzi, diversamente da quanto accadeva in precedenza. La risposta di agenzia Entrate-Riscossione (Ader) a Telefisco costituisce una conferma importante rispetto ad una delle innovazioni apportate dall’articolo 3 del Dl 119/2018.

Anche nella rottamazione-ter la mera pendenza del termine per presentare l’istanza di definizione non comporta una moratoria nelle azioni di recupero dell’agente della riscossione. Questo significa che l’Ader conserva il potere di iscrivere fermi amministrativi e ipoteche e avviare azioni esecutive. Una volta trasmessa la domanda, non possono essere iscritte nuove misure cautelari (ma quelle già iscritte restano) e non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Inoltre, dopo l’istanza, la regola è che anche le procedure esecutive in corso sono sospese, tranne quelle per le quali si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Nulla è precisato sul pignoramento presso terzi.

In tutte le precedenti edizioni della definizione agevolata, era invece espressamente disposto che ove si fosse già verificata l’assegnazione del credito pignorato la domanda di definizione non impediva la prosecuzione del pignoramento presso terzi. Il riferimento è alla procedura agli articoli 72-bis e seguenti del Dpr 602/1973, che consente all’agente della riscossione di riscuotere direttamente le somme dovute presso il terzo debitore del soggetto iscritto a ruolo. Si pensi ad esempio al pignoramento dello stipendio o dei canoni di locazione. Nelle risposte date a Telefisco 2017 è stato ulteriormente precisato che la procedura esecutiva proseguiva anche sui crediti a maturazione futura. È il caso del pignoramento delle quote stipendiali future, qualora la retribuzione in corso non fosse capiente rispetto all’entità complessiva del debito. L’unico temperamento accordato dall’Ader riguardava la determinazione del debito per il quale l’agente della riscossione agiva. Si è infatti precisato che, dopo la presentazione della domanda, l’importo dovuto si consolida, in linea di principio, nell’ammontare derivante dalla definizione agevolata. Ne conseguiva che laddove l’importo incassato fosse eccedente quello “condonato”, la differenza avrebbe dovuto essere restituita al debitore.

Nella rottamazione-ter, come sopra evidenziato, il pignoramento presso terzi non è menzionato. Quindi si applicano le regole ordinarie. Ader conferma questa conclusione, rilevando che dopo la trasmissione dell’istanza anche il pignoramento presso terzi non può proseguire.

Occorre a questo punto accertare gli effetti operativi di tale riconoscimento. La norma di riferimento stabilisce testualmente che il pignoramento viene sospeso e poi successivamente revocato, dopo il pagamento della prima rata, in scadenza a luglio 2019. La sospensione degli effetti del pignoramento dovrebbe però comportare il ripristino della piena disponibilità delle somme aggredite. Ove così non fosse, la sospensione non sarebbe di alcuna utilità, poiché il debitore subirebbe comunque gli effetti del vincolo disposto dall’Ader. Si ritiene quindi che le somme pignorate debbano rientrare nella piena disponibilità del debitore. Ove questi non versi la prima rata di luglio, l’agente della riscossione non dovrebbe procedere a rinotificare l’atto di pignoramento ma si limiterà a comunicherà al terzo la ripresa delle azioni esecutive.

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