La domanda

Il titolare di una ditta individuale ha aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025, Il 31 luglio 2025, il titolare ha cessato l’attività. Si chiede se la cessazione dell’attività in corso d’anno (luglio 2025) è un elemento sostanziale che potrebbe determinare la decadenza dell’accordo con l’agenzia delle Entrate. In considerazione di quanto sopra, si chiede se il reddito per l’anno d’imposta 2025 è determinato: - In base a quanto previsto dal concordato preventivo biennale per l’anno 2025? - In base a quanto previsto dal concordato preventivo biennale per l’anno 2025, ma in dodicesimi e in questo caso in 7/12 - In base al risultato effettivo del conto economico. Si chiede, altresì, se la cessazione dell’attività ha dei riflessi per quanto riguarda il reddito relativo al periodo d’imposta 2024 (il reddito per il periodo d’imposta 2024 corrisponde al reddito previsto dal Cpb 2024/2025 per l’anno 2024).
M. S. - Cosenza

La chiusura dell’attività rientra tra le cause di cessazione del concordato preventivo biennale (articolo 21 del Dlgs 13/2024) e non tra quelle di decadenza (successivo articolo 22). In presenza di una delle cause di cessazione del Cpb previste dalla norma, tra cui rientra, come detto, anche la chiusura dell’attività, nell’anno di cessazione del concordato il soggetto concordatario torna a dover tassare il reddito e il valore della produzione netta effettivamente realizzati. È quindi irrilevante ...

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