Diritto

Concordato, privilegiata la continuità aziendale

Per i lavoratori e i diritti pensionistici si applica la «priorità assoluta». Se l'attività prosegue chirografari soddisfatti anche con meno del 20%

di Giovanni B. Nardecchia

Il legislatore interviene sulla disciplina del concordato preventivo per armonizzarla con gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva. L’articolo 84 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Ccii) descrive la funzione del concordato preventivo: il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale. Viene ribadito che vari possono essere gli interessi perseguiti dalla procedura concorsuale (quello dei lavoratori, della stabilità del mercato, o dell’economia) ma non tutti possono essere posti sullo stesso piano.

La selezione tra più interessi eventualmente confliggenti deve sempre risolversi a favore di quello dei creditori. Pur nella riaffermata centralità dell’interesse dei creditori, la riforma appare debitor oriented nella concreta declinazione del principio che può essere realizzato nelle forme del concordato con continuità aziendale, della liquidazione del patrimonio, ovvero con l’attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. La continuità aziendale viene favorita con l’eliminazione della regola della prevalenza della soddisfazione dei creditori dal ricavato della continuità, con la conseguenza che il debitore potrà proporre ai creditori chirografari una soddisfazione anche inferiore al venti per cento purchè il piano preveda la prosecuzione, anche residuale, dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta, senza menzione, neppure, al mantenimento di una certa quota di lavoratori, essendo stata, tale rigida prescrizione, commutata nel riferimento al fatto che la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro.

Ulteriore elemento di favore si rinviene nella regola di distribuzione ( comma 6 articolo 84) che detta due principi distinti da osservare nella ripartizione dell’attivo concordatario e che dipendono dalla natura delle risorse distribuite. Il valore di liquidazione dell’impresa è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito superiore) mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell’impresa, il “plusvalore da continuità”, può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa ( è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e maggiore rispetto alla classe di rango inferiore).

La norma impone comunque di applicare ai lavoratori la regola della priorità assoluta, sia sul valore di liquidazione che sul valore di continuità e fa salvi i diritti pensionistici garantiti dall’articolo 2116 del Codice civile, in attuazione dell’articolo 1, paragrafo 6 della direttiva. Nel concordato liquidatorio si considerano risorse esterne, liberamente distribuibili quelle apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali. Maggior libertà di azione a favore del debitore anche nella vendita dell’azienda, dato che, ai sensi dell’articolo 84 comma 9 (da coordinare con il comma 1 dell’articolo 91), quando il piano prevede l’offerta di un soggetto individuato, relativa all’affitto o al trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami, non si devono ricercare altre manifestazioni d’interesse per l’apertura della procedura competitiva. Il commissario giudiziale dovrà solo verificare l’assenza di alternative migliori sul mercato e vigilare sul rispetto, da parte del debitore, dei principi di pubblicità e trasparenza. Commissario giudiziale che nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso dall’articolo 44, comma 1, lettera a), se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all’articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la redazione. Funzione di ausilio nella redazione del piano che richiama quella svolta dall’Organismo di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento, volta anche a garantire la ricerca di un equilibrio tra l’interesse del debitore a regolare liberamente la propria crisi e/o insolvenza e la tutela del diritto di credito.

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