Consulenti tecnici d’ufficio e fiduciarie fuori dallo split payment
Il meccanismo dello split payment non si applica ai compensi erogati ai consulenti tecnici d'ufficio (Ctu) e ai pagamenti erogati a società fiduciarie titolari solo formalmente di quote societarie.
È quanto si legge nei nuovi chiarimenti dell'agenzia delle Entrate, forniti con la circolare 9/E/2018 a seguito delle modifiche normative, rilevanti a partire dal 1° gennaio 2018, introdotte dall'articolo 3 del Dl 148/2017 riguardanti l’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo in materia di split payment di cui all’articolo 17-ter del Dpr 633/72.
A norma dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72, per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti ivi contemplati e salvo alcune deroghe come in caso di reverse charge, l’Iva, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, viene versata all’erario direttamente dal cessionario o committente.
Le norme originarie derivano da una misura speciale di deroga alle disposizioni degli articoli 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE, a fini antievasivi, autorizzata con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 fino al 30 giugno 2020, volta a reprimere le ingenti frodi in materia di Iva emerse dai controlli statistici in relazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
L’evoluzione normativa in materia ha reso più volte necessario l’aggiornamento del provvedimento attuativo originario (Dm 23/01/2015) il cui ultimo adeguamento è avvenuto ad opera del Dm 9 gennaio 2018 a fronte delle modifiche apportate alla disciplina dal Dl 148/2017 su cui la circolare 9/E/2018 fornisce opportuni chiarimenti soffermandosi anche su fattispecie particolari.
Con riguardo ai compensi e onorari erogati al Ctu si fa presente che in base al provvedimento del giudice, quale titolo esecutivo di pagamento, la parte soccombente in giudizio ivi individuata sia l’effettivo titolare del rapporto di debito per le prestazioni professionali rese dal Ctu seppur al di fuori del sinallagma commissione-prestazione a favore dell’amministrazione giudiziaria quale committente non esecutrice del pagamento. Il Ctu deve pertanto esercitare la rivalsa ed emettere fattura ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/72 in quanto la “solutio” avviene con il denaro del soggetto individuato nel provvedimento del giudice. Sembrerebbe attualmente superfluo il chiarimento fornito dalla circolare poiché dal 14 luglio 2018 ai sensi del comma 1-sexies dell’articolo 17-ter introdotto in corso d’anno dal Dl 87/2018, le prestazioni di servizi rese dal Ctu in quanto soggette a ritenuta a titolo d’acconto ex articolo 25 del Dpr 600/73 sono comunque escluse dalla disciplina dello split payment.
Altro caso particolare riguarda le società le cui azioni siano detenute da una società fiduciaria a cui secondo lo schema germanistico le sia attribuita soltanto formalmente la titolarità dei beni ovvero di quote partecipative ed il potere di amministrarli dietro istruzioni e provvista del fiduciante quale titolare effettivo. Pertanto solo nei confronti di tale ultimo soggetto, e mai nei confronti della società fiduciaria che agisce per conto del fiduciante, dovrà essere verificato se sia applicabile o meno la disciplina dello split payment al ricorrere ovviamente delle ipotesi soggettive e dei requisiti di controllo e partecipazione di cui al novellato comma 1-bis dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72.
L’autore è un ex studente del Master tributario della 24 Ore Business school