Adempimenti

Consumatore finale senza obbligo di conservazione sostitutiva

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di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

La possibilità per il consumatore finale di ricevere la fattura elettronica in formato analogico con valenza fiscale e giuridica induce a ritenere che tali soggetti siano esclusi dalla cosiddetta conservazione elettronica. A tale assunto è possibile giungere anche tenendo conto di quanto previsto dal contratto di adesione alla convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche messa a disposizione dall’agenzia delle Entrate, il quale si rivolge esclusivamente ai titolari di partita Iva.

L’articolo 39, comma 3, del Dpr 633/1972, in linea generale, dispone che «le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente». Il richiamato articolo, quindi prevede che la conservazione elettronica è:
•obbligatoria per le fatture elettroniche in senso stretto;
•facoltativa per le fatture “create” in formato elettronico (ad esempio pdf) e quelle cartacee.

Alla luce di quanto sopra, occorre chiarire se le fatture che dal 2019 i consumatori finali (non titolari di partita Iva) riceveranno per i beni e servizi acquistati, la cui conservazione è necessaria per godere, ad esempio, di agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi, debba essere eseguita in modalità elettronica o meno, soprattutto con riguardo a quelle per le quali il consumatore finale abbia deciso di accettare esclusivamente il documento in formato elettronico (Xml).

Sul punto, le Faq dell’agenzia delle Entrate in materia di condomìni (soggetti equiparati ai consumatori finali) hanno chiarito che questi riceveranno «una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico. ... Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa». Tale chiarimento è coerente con la previsione normativa contenuta nell’ articolo 1, comma 909, della legge di Bilancio 2018, che ne sancisce la valenza fiscale e giuridica ( si veda Il Quotidiano del Fisco dell’11 dicembre 2018 ) e, pertanto, potranno essere conservate con i metodi tradizionali.

Per i consumatori finali che intendano avvalersi del documento originale in formato elettronico (Xml) reperibile nell’area riservata dell’agenzia delle Entrate, la conservazione potrà comunque essere non elettronica. Di conseguenza, è data la possibilità di materializzare l’Xml in un qualsiasi formato analogico. Diversamente non poteva essere considerando la possibilità di equiparare la copia analogica a quella elettronica data dalla legge solo a consumatori finali e soggetti non residenti, estesa successivamente dalle Faq a condomìni ed enti non commerciali privi di partita Iva.

Questa conclusione sembrerebbe essere, indirettamente, condivisa dalla stessa agenzia delle Entrate, che nel creare la «convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche», attraverso la quale mette a disposizione dei titolari di partita iva un servizio di conservazione elettronica totalmente gratuito non ne prevede, esplicitamente, la possibilità di utilizzo da parte dei consumatori finali, richiamando quali destinatari i soli titolari di partita Iva assoggettati all’obbligo della fattura elettronica.

Viceversa, se tale interpretazione non fosse condivisa dall’Amministrazione Finanziaria si avrebbe un aggravio delle spese in capo ai consumatori finali che si troveranno costretti ad acquistare i pacchetti messi a disposizione sul mercato dalle software house. Tali soggetti non solo “subiranno” la Fattura elettronica ma non potranno neanche usufruire di un servizio gratuito disponibile per i soli soggetti direttamente coinvolti nell’evoluzione digitale.

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