Continuità aziendale, autodichiarazione sullo stato di salute dell’impresa
Preferibile l’attestazione di un professionista indipendente
Un’ulteriore importante novità all’esame del parlamento in sede di conversione del decreto Liquidità è rappresentata dalla accelerazione del meccanismo di erogazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato: recependo i suggerimenti da più avanzati (anche su queste pagine), si prevede il superamento delle forche caudine imposte dalle istruttorie bancarie, sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’inesistenza degli indicatori della crisi ante pandemia (così il nuovo articolo 1-bis). Se questo è un passo avanti, si potrebbe prenderne spunto per un intervento a presidio della continuità aziendale. La proposta è di valorizzare l’autocertificazione consentendo la sua iscrizione nel registro delle imprese e prevedendo che a seguito dell’iscrizione, accompagnata dall’attestazione di un professionista indipendente che confermi la sussistenza dei soli dati indicati, non possa più essere concessa la provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi nei confronti dell'impresa. Una simile previsione sarebbe in grado di intervenire in termini chirurgici sulla patologia dei rapporti con i fornitori: il creditore che intenda ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sarebbe tenuto a verificare preliminarmente che non risulta depositata l’autocertificazione in questione da parte del debitore e dichiararlo nel ricorso. Tale dichiarazione di mancata pubblicità dell’autocertificazione da parte del debitore costituirebbe un presupposto per la concessione della provvisoria esecuzione, mentre il rischio di false dichiarazioni può essere limitato prevedendo, oltre all’eventuale sanzione penale (come previsto per l’azione di classe), la caducazione del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del soggetto che risulti aver provveduto all’iscrizione della autocertificazione.
Con la pubblicità della dichiarazione relativa all’assenza di crisi ante pandemia – rafforzata dall’attestazione della veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal collegio sindacale, ove presente, o da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67 legge fallimentare – l’impresa darebbe al mercato un segnale positivo, anziché quello negativo derivante dal deposito della domanda in bianco che verrebbe ora ammessa anche in funzione del piano attestato. Si offrirebbe così una tutela proporzionata alle effettive esigenze di contrasto alla crisi determinata dagli effetti della pandemia, disarmando i creditori più aggressivi.
Del resto i crediti azionati potrebbero ricondursi a rapporti suscettibili di rinegoziazione in base ai principi di buona fede contrattuale, alle norme in tema di tema di eccessiva onerosità delladempimento. Alla magistratura sarebbe comunque rimessa la valutazione dell’effettivo fondamento della pretesa creditoria in sede di giudizio di opposizione, da istruirsi con costi proporzionali, salva la possibilità di valutare un’eventuale disattivazione della tutela in esame qualora i procedimenti monitori superassero soglie minime, di facile controllo da parte del tribunale (per esempio il 20% dei debiti risultanti dall’ultimo bilancio).
Veniamo ora alla proposta di modifica legislativa da inserire nell’articolo 9 del decreto Liquidità: «La dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 1-bis del decreto legge 23/2020 (inrodotto dal passaggio alla Camera), la cui veridicità è attestata dal collegio sindacale, ove presente, o da un professionista designato dall’impresa stessa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, può essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese. Sino al 31 dicembre 2020, nei procedimenti di ingiunzione l'esecuzione provvisoria del decreto può essere concessa a condizione che il creditore ricorrente abbia dichiarato nel ricorso che il debitore non risulta aver depositato nel registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 1-bis. Il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del soggetto che, anche successivamente alla data della emissione del decreto, risulti aver iscritto nel registro delle imprese la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 1-bis non può produrre effetti e quelli già prodotti decadono».