La domanda
Una società riceve un avviso di irregolarità relativo a omessi versamenti nel modello 770 /2021 e opta per un versamento rateale in otto rate per la regolarizzazione. Le prime cinque rate vengono pagate entro i termini previsti dalla normativa, mentre quelle successive sono pagate in ritardo; per questo la società ha ricevuto una cartella di pagamento con il ricalcolo delle sanzioni piene al 30% sul debito originario e non sul residuo pagato in ritardo. L’Agenzia sostiene che l’avviso di irregolarità, essendo stato emesso ai sensi dell'articolo 1, commi 153- 159 della legge 197/2023 quindi sanzione ridotta al 3 %, invece che 10%, non prevede il conteggio delle sanzioni piene solo sul residuo ma su tutto il debito originario. È corretto? Io non ho trovato riscontro di questa interpretazione.
P. A. - Viterbo
Il dubbio sollevato nel quesito è fondato, l’interpretazione dell’ufficio non trova alcun riscontro normativo, ed anzi contrasta sia con la disciplina generale della decadenza dalla rateazione sia con la prassi della stessa agenzia delle Entrate. La norma cui far riferimento è l’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, richiamato dall’articolo 3-bis, comma 3, del Dlgs 462/1997 per tutte le rateazioni di somme derivanti da controlli automatizzati (36-bis) e formali (36-ter), comprese quindi quelle relative...



