Diritto

Cooperative e imprese sociali equiparabili agli Ets

di Gabriele Sepio

Co-programmazione e co-progettazione come canale di amministrazione condivisa tra pubblico ed enti del Terzo settore (Ets).

La sentenza della Corte costituzionale (131/20), chiamata a decidere sulla legittimità di una legge regionale umbra con il nuovo articolo 55 del Dlgs 117/17, limita l’applicazione di tale ultima disposizione ai soli Ets.

Si tratta di una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4, Costituzione), fortemente voluta dal legislatore della riforma per incentivare forme di collaborazione fra amministrazioni e non profit nell’ambito dei servizi svolti da questi enti.

La normativa umbra, oggetto di impugnazione, sembrerebbe includere tra i soggetti ai quali assicurare un coinvolgimento attivo nelle attività dell’articolo 55 anche le cooperative di comunità, senza tuttavia considerare che la disposizione riguarda i soli enti dotati della qualifica di Ets che si iscriveranno al Registro unico nazionale.

Proprio su questo aspetto soggettivo si sofferma la Consulta. Il modello di condivisione della funzione pubblica pensato dall’articolo 55 è riservato in via esclusiva agli Ets, i quali per la loro particolare configurazione e per gli specifici adempimenti e controlli cui sono tenuti, sono gli unici in grado di offrire una garanzia rigorosa di effettiva terzietà rispetto al mercato e alle finalità di profitto che lo caratterizzano.

Tale principio, secondo la Corte Costituzionale, non viene contraddetto dalla norma regionale impugnata. Quest’ultima demanda alla Regione Umbria un duplice compito di: disciplinare le modalità di attuazione della co-programmazione, co-progettazione e accreditamento previste dall’articolo 55 del Dlgs 117/17 e regolamentare le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità.

Le cooperative di comunità, quindi, potranno accedere ai programmi di cui all’articolo 55 solo nei limiti in cui siano costituite in forma di coop sociale o impresa sociale. Diversamente, la Regione dovrà individuare altre forme di coinvolgimento, non potendo estendersi gli stessi strumenti e modalità riservate agli Ets dall’articolo 55.

La sentenza valorizza il ruolo delle nuove procedure introdotte dalla riforma (articoli 55 e 56) e fornisce una spinta importante all’applicazione di queste norme a seguito dei pareri contrastanti del Consiglio di Stato (2052/2018), che le vorrebbe sottoposte al Codice degli appalti. Come giustamente sottolineato nella sentenza, invece, il modello dell’articolo 55 è pensato per instaurare un »canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato», non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico, bensì «sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale». Un modello, quindi, necessariamente slegato dalle dinamiche concessorie del Codice degli appalti.

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