Cooperative sociali e consorzi senza adeguamento statutario
Automatico l’accesso al Registro nella sezione «Impresa sociale»
Cooperative nel Terzo settore con percorsi differenziati. Alle coop sociali ed ai loro consorzi, sarà assegnata la qualifica di impresa sociale di diritto facendo, tuttavia, salva la disciplina di riferimento (legge 381/91) che prevarrà sulle disposizioni introdotte con la Riforma dal Dlgs 112/17.
Pensiamo alle attività istituzionali previste dalla disciplina di settore nell’ambito degli interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie e sociosanitarie, formazione professionale. L’iscrizione nella sezione impresa sociale del Registro delle imprese (che equivarrà all’iscrizione nel Runts) avverrà di diritto e indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dal Dlgs 112/17. Per le coop sociali non scatterà l’obbligo di adeguare lo statuto, pur potendo valutare alcune modifiche ridefinendo, ad esempio, l’oggetto sociale o allineando alcune previsioni alle novità della Riforma (pensiamo al coinvolgimento dei lavoratori e degli altri stakeholder). Troverà applicazione anche nei confronti delle coop sociali la disciplina in materia di attività di direzione e coordinamento, nonché, l’obbligo di redazione del bilancio sociale. Continueranno a prevalere per le coop sociali le specifiche disposizioni in tema di requisiti degli amministratori, ammissione ed esclusione dei soci, organo di controllo e trattamento dei lavoratori.
Con riferimento alle attività permane il vincolo legato ai settori individuati dalla legge 381/91 senza poter svolgere attività diverse da queste. Opportunità che invece verrà concessa alle altre imprese sociali, incluse le coop «non sociali». Per questa ultima categoria l’accesso al Runts dovrà passare obbligatoriamente per un preventivo adeguamento statutario sia agli ambiti di attività che ai requisiti di governance previsti dal Dlgs 112/17. Un aspetto da considerare riguarda il venir meno della rilevanza, ai fini fiscali, del requisito della mutualità prevalente. Il regime tributario previsto dalla Riforma (articolo 18) prevede l’integrale detassazione degli utili accantonati a riserva indivisibile e reinvestiti nelle attività statutarie o ad incremento del patrimonio (che scatterà dopo l’autorizzazione Ue) e potrà applicarsi, anche alle coop imprese sociali a prescindere dalla qualifica della mutualità prevalente. Resta fermo che molte delle clausole previste dal Dlgs 112/17 riprendono i requisiti richiesti dalla disciplina delle coop a mutualità prevalente (Cmp). È il caso dei limiti alla distribuzione di dividendi, il divieto di distribuire riserve fra i soci e l’obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o perdita della qualifica di Cmp o di impresa sociale.
Nel dettaglio
1
Rete Cauto -Brescia
Nel caso delle coop e delle imprese sociali l’attività svolta si può qualificare di interesse generale anche se non rientra nei settori individuati dal legislatore purché almeno il 30% dei lavoratori impiegati siano persone svantaggiate, definizione non uniforme. Per le coop sociali riguarda coloro che a causa della condizione di disagio psichico, fisico e sociale, non riescono ad inserirsi nel mercato del lavoro (articolo 4 legge 381/91). Per le altre imprese sociali, comprese le coop non sociali, la nozione di svantaggio è estesa anche ai «lavoratori molto svantaggiati» (articolo 2 Dlgs 112/17). L’impiego di questi ultimi da parte di una coop sociale non partecipa, al computo del 30%, ma può consentire la fruizione di particolari agevolazioni.
2
Cooperativa sociale Nuova Dimensione – Perugia
La qualificazione delle coop sociali come imprese sociali di diritto fa salvo l’ambito delle attività esercitabili che resta disciplinato dalla legge 381/91 e dalle disposizioni speciali. Rimane, quindi, precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, possibilità, invece, accordata alle altre imprese sociali, tra cui rientrano anche le coop non sociali (purché i relativi ricavi non eccedano il 30% di quelli complessivi d’esercizio). Una possibile soluzione per ampliare l’ambito delle attività potrebbe essere quello di qualificarsi come coop sociali ad «oggetto plurimo», cioè sia di tipo A che di tipo B. L’impiego di persone svantaggiate consentirebbe di qualificare come istituzionali anche attività diverse da quelle indicate dalla legge 381/91.
3
Korai coop impresa sociale - Palermo
Il Dlgs 112/17 introduce un regime di detassazione del 100% degli utili destinati dalle imprese sociali al versamento del contributo per l’attività ispettiva o a riserva indivisibile da utilizzare per lo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio . Il nuovo regime si può ritenere applicabile sia dalle coop sociali che dalle coop che acquisiranno la qualifica di impresa sociale. In questo ultimo caso il vantaggio sarà molto evidente poichè saranno superate le diverse percentuali di non imponibilità oggi previste a seconda della tipologia e della prevalenza o meno dello scambio mutualistico (dal 97 % delle coop sociali all’80%, 66%, 57%, 30%).