Crediti inesistenti senza doppia sanzione
Il Fisco chiede, il Fisco risponde. Il contribuente che usa in compensazione un credito inesistente, già recuperato in sede di accertamento e sanzionato quale infedele dichiarazione e illegittima detrazione, non è soggetto ad altre penalità. Questo il parere fornito dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 36/E di ieri, a seguito di una richiesta di consulenza giuridica di un ufficio accertamento di una direzione regionale.
L’ufficio richiedente aveva prospettato il caso di operazioni inesistenti, con recupero e sanzioni per l’illegittima detrazione dell’Iva addebitata in fattura, manifestando dei dubbi circa la possibilità di punire, oltre all’infedeltà dichiarativa, anche il successivo utilizzo del credito inesistente in compensazione. Per credito inesistente, si intende il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati o formali, di cui agli articoli 36-bis e 36 - ter del Dpr 600/1973, e all’articolo 54-bis del decreto Iva, Dpr 633/1972. Questa definizione consente, tra le altre, di tenere conto della molteplicità dei crediti agevolativi, così diversamente configurati dalle singole leggi istitutive, evitando che possa essere irrogata al contribuente una sanzione particolarmente grave nel caso in cui sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla norma istitutiva del credito, ma non siano stati posti in essere esclusivamente gli adempimenti di natura formale.
Il riferimento operato al riscontro dell’esistenza del credito da usare in compensazione con procedure automatizzate rappresenta, peraltro, una condizione ulteriore rispetto a quella dell’esistenza sostanziale del credito ed è volta a evitare che si applichino le sanzioni più gravi quando il credito, fruito in compensazione indebitamente, possa comunque essere “intercettato” mediante controlli automatizzati.
Per l’agenzia delle Entrate, nei casi di falsi crediti usati in compensazione con i versamenti da fare con il modello F24, la cui inesistenza non è riscontrabile partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali, le modalità di recupero dello stesso sono quelle previste dall’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e cioè la notifica di specifico atto di recupero. L’atto di recupero dei crediti inesistenti dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito inesistente. Invece, nei casi in cui il credito inesistente da eccedenze d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente usato, si deve procedere unicamente con l’emissione degli atti di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificare entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Questa sanzione assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo, sia quella per la compensazione di crediti inesistenti.
Nel caso prospettato dall’ufficio, è quindi sufficiente quanto recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione, ed è perciò esclusa l’applicazione della sanzione per il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente. A seguito del recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi sono legittime e non possono essere più contestate.