Le domande per ottenere il credito di imposta per il carburante agricolo potranno essere presentata dal 6 agosto e fino al 30 settembre. Nei giorni scorsi, l’Agea ha pubblicato la circolare 64702 del 31 luglio con cui ha fissato il quadro operativo del credito d’imposta a favore delle imprese agricole per l’acquisto di gasolio e benzina previsto dall’articolo 8-ter del Dl 38/2026 e disciplinato dal Decreto interministeriale 365846 del 27 luglio 2026.
Subito dopo, Agea ha pubblicato anche le istruzioni operative n. 72/2026.
Soggetti beneficiari
La circolare approfondisce, rispetto ai documenti precedenti, l’ambito soggettivo: sono ammessi alla misura gli agricoltori in attività, intendendo per tali coloro che hanno un’azienda nel territorio italiano, che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un’attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto;
- iscrizione alla previdenza sociale agricola;
- possesso della partita Iva attiva in campo agricolo (codice Ateco 01), con dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente.
Sono ammessi anche gli agricoltori in regime di esonero, cioè con volume d’affari inferiore a 7mila euro. Questi soggetti, che non presentano la dichiarazione Iva, possono presentare altra documentazione idonea .
La domanda si presenta esclusivamente in via telematica sul portale www.sian.it, utilizzando la modulistica disponibile nel SIAN. Agea mette a disposizione del richiedente un modulo precompilato con i dati anagrafici acquisiti dal Fascicolo Aziendale, che deve quindi risultare aggiornato.
La domanda
La domanda può essere presentata direttamente dal beneficiario o, su delega, dai Centri di assistenza agricola, ed è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del Dpr 445/2000, con la responsabilità penale che ne consegue in caso di dichiarazioni false. Al fine di beneficiare del credito è necessario allegare alla domanda copia delle fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina effettuato nel periodo 1° marzo – 31 maggio 2026.
Le istruzioni chiariscono un aspetto importante: sono ammissibili anche le fatture emesse in data successiva al 31 maggio 2026, purché riferite a gasolio o benzina consegnati entro quella data poiché il diritto al credito sorge al momento della consegna del bene. Ne consegue l’irrilevanza del momento di pagamento della fattura stessa. Per queste fatture, è però obbligatorio indicare nel quadro B della domanda gli estremi del documento di trasporto o della bolla di consegna (numero e data del Ddt) e, se il numero del Ddt non compare in fattura, allegare il documento alla domanda. Quando poi una fattura comprende anche importi non riferibili al carburante ammissibile, il beneficiario deve indicare l’importo effettivo nell’apposito campo.
Le fatture si allegano in formato Xml o Pdf. Se si carica il file Xml presente nell’area riservata dell’agenzia delle Entrate, il sistema acquisisce automaticamente i dati della fattura: numero, data, soggetto emittente, denominazione e importo imponibile al netto dell’Iva. Con il formato Pdf, invece, gli stessi dati vanno inseriti manualmente. Il beneficiario dichiara che il carburante è stato impiegato esclusivamente per l’alimentazione dei mezzi agricoli e che le fatture riportate sono conformi a quelle elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio.
Provvedimento di concessione
Le istruzioni precisano anche che Agea emette il provvedimento di concessione entro il 20 ottobre 2026 e trasmette all’agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse con l’importo concesso.
La pubblicazione del provvedimento vale come comunicazione ai beneficiari.
Il codice tributo per la compensazione in F24 sarà reso noto dall’agenzia delle Entrate e il termine ultimo per la compensazione resta il 31 dicembre 2026.
Criticità
Ciò rappresenta, tuttavia, una criticità. Se il provvedimento di concessione può essere emanato fino al 20 ottobre 2026 e il credito è fruibile solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione, la finestra utile per la compensazione è di poche settimane. Trattandosi di un credito utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 e senza possibilità di riporto agli anni successivi, il rischio concreto è che le imprese con un carico di imposte e contributi compensabili contenuto in quell’arco temporale non riescano a sfruttare per intero il beneficio spettante. È un profilo che meriterà attenzione.


