Diritto

Crisi d’impresa, conformità alle regole del Codice in nove mosse

Nove passaggi chiave da tenere presenti per rispettare gli obblighi in tema di prevenzione previsti dal Dlgs 14/2019

di Nicolò Castello e Marco Cuchel

Il Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) obbliga tutti gli imprenditori alla prevenzione della crisi d’impresa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), «si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi». Un concetto di «crisi prospettica» che rappresenta una vera e propria innovazione nel nostro ordinamento giuridico.

In merito ai presidi da adottare per prevenire la crisi, l’articolo 3 del Codice della crisi, prevede che, a tale scopo, mentre l’imprenditore individuale deve adottare le misure idonee, l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve invece predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (all’articolo 2086 del Codice civile).

Lo stesso articolo 3, ai commi 3 e 4, prevede le rilevazioni, le verifiche e le informazioni che l’imprenditore individuale, collettivo o societario deve ricavare attraverso un percorso che si articola in nove ordinate fasi successive qui di seguito sintetizzate.

1. Rilevazione di eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario

Occorre innanzitutto muovere dall’articolo 3, comma 3, lettera a). In tal senso la rilevazione del capitale circolante netto, della posizione finanziaria netta, l’analisi della redditività e del livello di patrimonializzazione dell’impresa rappresentano il minimo edittale insieme agli indici di rotazione dei clienti, dei fornitori e delle rimanenze.

2. Ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata

Attingendo dalla Sezione II del decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, occorre ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata (articolo 3, comma 3, lettera c). Nel caso di società che presentano maggiori complessità organizzative e gestionali, è necessario integrare tali informazioni con le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

3. Rilevazione di eventuali segnali per l’emersione tempestiva della crisi d’impresa

Attraverso le misure idonee e gli assetti organizzativi, l’imprenditore è chiamato alla verifica delle soglie di scaduto patologico relative ai debiti per retribuzioni, verso fornitori, banche e creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Ade e Ade-Riscossione) il cui superamento costituisce segnale di allarme di una probabile crisi d’impresa (articolo 3, comma 4 e 25-novies del Codice della crisi)

4. Predisposizione del report

È necessario:

- rilevare gli elementi di non adeguatezza riscontrati in seguito alle rilevazioni dettagliate al punto 2 e procedere alla loro soluzione;

- rilevare i segnali di allarme del punto 3.

In caso di superamento delle soglie di debito patologico è necessario effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell’articolo 13 del Codice della crisi

5. Continuità aziendale

Procedere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), al monitoraggio di indicatori, eventi o circostanze che possono rilevare la perdita della continuità aziendale nei dodici mesi successivi. A tale scopo soccorre la check list che può essere direttamente ricavata dal principio di revisione Isa Italia n. 570. Qualora emergano “incertezze significative,” è necessario predisporre le azioni volte a fronteggiare tali incertezze attraverso i piani aziendali futuri.

6. I piani aziendali futuri e i flussi di cassa prospettici

Procedere alla redazione del piano e alla stima delle proiezioni dei flussi finanziari secondo le modalità previste nel paragrafo 4.1 contenuto nella lista di controllo particolareggiata.I flussi di cassa prospettici sono inoltre richiesti dalle nuove linee guida dell’Eba in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti.

7. Verificare la sostenibilità dei debiti

La verifica della sostenibilità del debito (articolo 3, comma 3, lettera b), richiede il calcolo del Debt Service Coverage Ratio (Dscr) che è dato dal rapporto tra le disponibilità future di cassa e i rimborsi previsti per quota capitali e interessi dei debiti finanziari. Un Dscr>1 rileva la capacità di sostenere il rimborso dei debiti finanziari attraverso i flussi di cassa prospettici.

8. Delibera di adozione degli adeguati assetti

Gli amministratori possono dare piena evidenza dei presidi predisposti attraverso un’apposita delibera o in sede di predisposizione del bilancio. L’imprenditore individuale può invece raccogliere in un documento con data certa il dettaglio dei presidi predisposti per il mezzo delle misure idonee.

9. Monitoraggio

È altresì opportuno che gli amministratori procedano al monitoraggio periodico, almeno trimestrale, delle rilevazioni previste dall’articolo 3, commi 3 e 4.

La versione integrale dell’articolo sulla Settimana fiscale

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©