Diritto

Crisi d’impresa, con la nuova piattaforma piani di risanamento automatici

Le novità del Dl 152/2021: i creditori pubblici segnalano gli sforamenti

di Paolo Rinaldi

La normativa sulla crisi di impresa muove grandi passi verso il pieno recepimento e compatibilità con la normativa comunitaria: con le modifiche al Dl 152/2021 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Pnrr, il Senato introduce alcune norme fondamentali per completare il percorso verso la direttiva Ue “Insolvency” 1023/2019. Rispetto all'impianto attuale della normativa sulla crisi di impresa – costituito principalmente dalla legge fallimentare del 1942 e dal Dl 118/2021 sulla composizione negoziata – il Dl 152 introduce alcune ulteriori previsioni in grado di efficientare la tempestiva gestione della crisi e completare le misure di allerta.

La nuova piattaforma

Le principali novità riguardano la piattaforma telematica nazionale introdotta dall'articolo 3 del Dl 118/2021, che viene potenziata e diventa uno strumento di condivisione delle informazioni tra le parti interessate alla composizione negoziata: la qualità delle informazioni è infatti fondamentale per la riuscita della negoziazione in sede di ristrutturazione. Questa piattaforma verrà collegata alla centrale rischi della Banca d'Italia e alle banche dati di agenzia delle Entrate, Inps e agente della riscossione. Questo database centralizzato sarà a disposizione dell'esperto che ne potrà utilizzare le informazioni per gestire la negoziazione.

Il medesimo database sarà inoltre utilizzato non solo dall'imprenditore e dai suoi advisors, ma anche dai creditori che inseriranno informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati ulteriori eventualmente richiesti dall'esperto (nell'ambito dei propri poteri di richiesta di informazioni alle parti). Questa attività sarà fondamentale per la circolarizzazione del passivo e la formazione di un quadro chiaro delle pretese e delle garanzie, in quanto le informazioni saranno vagliate dall'esperto.

I creditori stessi - quali utenti della piattaforma - accederanno a tutte le informazioni inserite dall'imprenditore, con le tutele derivanti dal consenso prestato ai sensi della normativa sulla privacy da parte dell'imprenditore e del singolo creditore.

Il software per il piano

Ulteriori novità agevoleranno i piani di risanamento basati sulla rateazione: la piattaforma renderà disponibile un applicativo gratuito che, elaborando i dati per accertare la sostenibilità del debito esistente, consentirà all'imprenditore di eseguire il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Qualora l'indebitamento complessivo non superi 30mila euro e il debito – sulla base dei risultati del programma sopra citato – risulti sostenibile, verrà elaborato automaticamente un piano di rateizzazione che verrà comunicato dall'imprenditore ai creditori interessati. Se questi non si opporranno entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano di rateizzazione si intenderà approvato. Restano salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali.

Le segnalazioni esterne

Riformate le segnalazioni esterne dei creditori pubblici qualificati, completando così le misure di allerta: Inps, agenzia delle Entrate e agente della riscossione segnaleranno all'imprenditore e all'organo di controllo l'esistenza di sforamenti di soglie di rilevanza degli inadempimenti, affinché l'imprenditore possa attivare (spontaneamente) la composizione negoziata.

Una volta eseguite le comunicazioni, ovvero laddove il collegio sindacale in autonomia abbia segnalato la necessità di composizione negoziata, resterà comunque all'imprenditore la responsabilità dell'omesso avvio della stessa.

Le segnalazioni degli enti interverranno come segue:

O agenzia delle Entrate: entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche Iva, per debiti scaduti e non versati superiori a 5mila euro;

O Inps: decorsi 60 giorni dal ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e a 15mila euro; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, a 5.000 euro;

O agente per la riscossione: decorsi 60 giorni dal ritardo di oltre 90 giorni nel pagamento di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati superiori per le imprese individuali ad 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e per le altre società a 500mila euro.

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