Diritto

Crisi d’impresa, le chance di uscita quantificate dal test

Arriva il decreto sulla composizione negoziata della crisi di impresa: decisivo il rapporto tra entità del debito e flussi finanziari

di Giovanni Negri

Quaranta pagine, cinque sezioni, tre allegati. Ecco il decreto del ministero della Giustizia, in via di ultimazione, che corrobora la composizione negoziata della crisi d’impresa che dovrà partire il prossimo 15 novembre. Cruciali i temi toccati che vanno da un test pratico per la verifica della ragionevole prospettiva di risanamento, a una check list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e l’analisi della sua coerenza, a un protocollo di conduzione della composizione negoziata, alla formazione degli esperti, alla determinazione di una piattaforma gestita da Unioncamere dove rendere operativa l’autodiagnosi dell’imprenditore e la lista di controllo dettagliata sulle dimensioni dell’impresa. Ma del decreto fanno parte anche le indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate (per esempio, soci, fornitori, banche, Entrate, Inps) e un facsimile di istanza online di accesso alla procedura.

Nel dettaglio, test è deve permettere una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari. In particolare, per svolgere un test preliminare, senza ancora disporre di un piano d’impresa, ci si può limitare ad esaminare l’indebitamento e i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (per esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite extra).

Il test, si premura di sottolineare il decreto, non deve essere considerato sullo stesso piano degli indici della crisi introdotti dal Codice, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare.

Il decreto poi identifica due totali, uno corrispondente al debito, comprendete voci come le linee di credito bancario utilizzate senza prevedibile rinnovo e le rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi due anni, e uno relativo ai flussi annui di servizio al debito che la gestione dell’impresa è mediamente in grado di generare.

Se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui, superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria, del volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione, dell’entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

Più in particolare, un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a due. In questo caso, l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento.

Superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda.

Se, invece, l’impresa si presenta a regime in condizioni di squilibrio economico, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione (per esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

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