Diritto

Sanatoria 1.000 euro da calcolare sul totale della cartella di pagamento

La Cassazione modifica l’unico precedente in materia: la definizione era riferita al totale e non a ciascun carico

di Laura Ambrosi

La sanatoria che annullava i debiti erariali fino a 1.000 euro era riferita al totale esposto nella cartella di pagamento e non a ciascun carico in essa preteso.

A modificare l’unico precedente in materia è la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza 17966 depositata ieri. La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca relativamente al mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali per violazioni del codice della strada per circa 40.000 euro.

Il giudizio giungeva in Cassazione e nelle more veniva depositata memoria con la quale si informava della parziale cessazione della materia del contendere. In particolare, il contribuente aveva aderito alla sanatoria prevista dall’articolo 4 del Dl 119/2018, secondo la quale veniva annullato il debito riferito a carichi affidati all’agente della riscossione inferiore a 1.000 euro.

I giudici di legittimità hanno preliminarmente verificato la composizione del debito. Si trattava di carichi affidati entro il 2010 ad Equitalia che singolarmente considerati erano inferiori al limite di 1.000 euro previsto dalla sanatoria. Tuttavia, la Cassazione pur ritenendo che la norma «non sia un modello di chiarezza redazionale», ha evidenziato che il citato articolo 4 Dl 119/2018 fa riferimento ai «debiti residui risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione».

L’individuazione del legislatore ai «debiti» al plurale, secondo la Suprema Corte, sottende che il residuo rilevante ai fini dell’annullamento va verificato rispetto alla cartella, ossia il cumulo dei singoli carichi che la costituiscono. A sostegno di tale tesi, i giudici di legittimità hanno rilevato che la sanatoria rappresentava una misura deflattiva del contenzioso e per tale ragione, necessariamente riferita all’atto impugnabile (ossia la cartella di pagamento). Proprio la cartella di pagamento, infatti, rappresenta la manifestazione della pretesa di riscossione nel suo complesso e pertanto dell’attività svolta per incassare i crediti erariali.

Secondo la pronuncia, quindi, il riferimento del legislatore al valore di 1.000 euro distingue volutamente la posizione del debitore di più cartelle di pagamento rispetto a quello che ha un unico provvedimento composto da più carichi.

Ai fini della sanatoria, quindi, occorre verificare che la singola cartella non superi la citata soglia.

La pronuncia, tuttavia, accenna ad un necessario distinguo nell’ipotesi in cui la cartella esponga pretese di diversa natura come tributi e sanzioni amministrative. In tal caso, poiché si tratta di debiti di differenti categorie non sono cumulabili tra loro.

In conclusione è stato affermato che il limite dei citati 1.000 euro non è riferito a ciascun carico ma alla somma di essi esposti nella singola cartella di pagamento, facendo però riferimento a carichi omogenei tra loro.

In tale contesto, va segnalato che la sezione tributaria della Cassazione era giunta a conclusioni differenti (Cassazione n. 11817/2020), affermando, in sintesi, che il limite andava verificato rispetto al «singolo carico affidato».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©