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DECRETO CRESCITA/2 - Patent box, calcolo del reddito anche senza accordo con il Fisco

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di Luca Gaiani

Calcolo del reddito da patent box anche senza ruling, ma con ripartizione della deduzione nell’arco di tre esercizi. Il decreto crescita prevede, sia per i regimi avviati dal 2019, sia per quelli precedenti, la possibilità di optare per l’autodeterminazione del reddito agevolabile predisponendo una idonea documentazione secondo standard che saranno indicati da un prossimo provvedimento delle Entrate. Il possesso della documentazione eviterà la applicazione di sanzioni come già avviene per il transfer pricing.

Ruling in ritardo

L’agevolazione da patent box (deduzione di una quota parte del reddito dei beni immateriali) richiede, in caso di utilizzo diretto dell’intangibile, che i criteri di calcolo del reddito agevolabile siano preventivamente definiti in un ruling con le Entrate ai sensi dell’articolo 31-ter del Dpr 600/1973. Per molti contribuenti che hanno esercitato l’opzione nei primi anni di applicazione della norma (2015, 2016 e seguenti), le attività finalizzate alla conclusione dei ruling si stanno prolungando (soprattutto per società con ricavi inferiori a 300 milioni la cui gestione è affidata alle Direzioni regionali), il che ha ad oggi impedito l’utilizzo della deduzione.

Per ovviare a questo inconveniente, il decreto crescita introduce, con una articolata disposizione che in alcuni punti si presenta poco chiara, la possibilità di optare per l’autodeterminazione del reddito agevolabile, sostituendo di fatto il ruling con la predisposizione di una idonea documentazione interna. Documentazione che, sulla falsariga di quanto già stabilito per il transfer pricing, dovrà seguire standard dettati da un provvedimento delle Entrate da emanare entro 90 giorni.

La documentazione, il cui possesso deve essere comunicato con la dichiarazione dei redditi, se consegnata in sede di verifica, consentirà di ottenere l’esimente da sanzioni per infedele dichiarazione («penalty protection»).

Deduzione in tre quote

Chi sceglie il regime di autodeterminazione «ripartisce la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo». La norma è scritta come se il patent box prevedesse un’unica variazione in diminuzione, mentre è noto che l’agevolazione dura cinque esercizi, per ciascuno dei quali si opera una distinta deduzione in base ai dati reddituali del periodo di imposta.

Dovrebbe dunque ritenersi che per ciascuna di queste deduzioni valga la ripartizione triennale. Ad esempio, opzione per patent box con autodeterminazione per il quinquennio 2019-2023: la deduzione del 2019 si ripartirà in 2019-2020-2021, quella del 2020 in 2020-2021-2022 e così via.

Una diversa interpretazione potrebbe invece condurre a ritenere che la ripartizione triennale riguardi solo il primo esercizio dell’opzione, con deduzione integrale, anno per anno, per quelli successivi. La scelta per la documentazione sostitutiva del ruling riguarda anche i regimi già avviati con accordi non ancora firmati. In questi casi si ripartisce in tre anni la somma delle variazioni già maturate al momento della scelta, mentre nulla è previsto per quelle successive. Ad esempio, patent box avviato nel 2016 (quinquennio 2016-2020), opzione per la documentazione nel 2019, le quattro deduzioni cumulate 2016-2019 si deducono in tre quote (2019-2020-2021), mentre quella del 2020 si dedurrà, almeno così sembra, in modo integrale.

Esimente per tutti

L’adozione della idonea documentazione (richiesta per evitare il ruling obbligatorio) è consentita, onde ottenere la penalty protection, anche ai contribuenti che non sono tenuti all’accordo in quanto i redditi agevolati derivano dall’utilizzo indiretto dei beni immateriali (concessione in uso o licenza a terzi). Si dovrà effettuare una apposita comunicazione presentando dichiarazioni integrative per gli anni in cui si è già fruito del patent box.

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