Depositi di carburanti, autorizzazioni vincolate all’affidabilità economica
Le Dogane impongono agli operatori informazioni dettagliate sull’organizzazione
Con due interventi di portata dirompente, le Dogane danno esecuzioni alle disposizioni della legge 178/2020, stringendo l’accesso alla gestione di depositi fiscali e, soprattutto, commerciali di carburanti, con rischi rilevanti anche per le licenze oggi in vigore.
Gli interventi di interesse sono due. Anzitutto, la circolare 38/2021, che esegue l’articolo 1, comma 1077, della legge 178/20, per cui il cambio di gestione di un deposito è subordinato, tra l’altro, al nulla osta dell’autorità doganale, previa verifica della sussistenza del nuovo requisito di legge «dell’affidabilità economica», che si aggiunge ai requisiti soggettivi già previsti dal Testo unico accise. Questo primo requisito è declinato dalla circolare con riferimento a quattro aspetti:
• compagine sociale;
• assetto organizzativo;
• capacità tecnico/professionale;
• solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria.
Sul punto, però, deve osservarsi anzitutto come sia abbastanza difficoltoso collegare i primi almeno tre punti al concetto di «affidabilità economica», forse più proprio solo del quarto.
Inoltre, a tutte le condizioni viene dato un senso molto generale, che richiede agli operatori notizie sull’organizzazione, il personale, il piano industriale, il profilo esperienziale, e molto altro, oggetto di parametri valutativi non tipizzati che potrebbero dare luogo a copioso contenzioso.
In secondo luogo, si rileva la portata ancor più decisiva della determinazione 426358/21, con la quale è stata declinata la portata dell’articolo 1, comma 1128, della legge 178/2020. Di fatto, con il provvedimento sono stabilite le specifiche per individuare i «requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell’attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all’esercizio ovvero al conto economico previsionale», riservati ai soli depositi commerciali. Anche qui, come e più che per la precedente nota qui in commento, l’Agenzia sceglie un approccio iper-restrittivo, individuando minuziosamente decine di requisiti e prerogative che un deposito commerciale deve avere (peraltro non previsti per i fiscali). Lascia qualche dubbio, in proposito, l’osservanza della delega legale se, addirittura, sono richiesti valori medi di acquisto e vendita, esperienze pluriennali propedeutiche, numero minimo di dipendenti, performance economiche assimilabili a quelle di competitors. Sul punto, atteso l’ampio margine discrezionale degli Uffici, si attende un probabile rilevante contenzioso, soprattutto se si considera che «la sopravvenuta carenza dei requisiti tecnico-organizzativi specifici ovvero dei requisiti soggettivi comporta la revoca della licenza di esercizio di deposito di carburanti».
L’intervento – che conferisce all’autorità amministrativa un potere discrezionale amplissimo – rischia di modificare gli attuali assetti concorrenziali e fa sorgere dubbi circa il superamento della delega di legge, seppure chiaramente suggerito dalle ormai storiche esigenze antifrode che pure si auspicano ultimamente per lo meno in riduzione.