Adempimenti

Detrazione dell’Iva, maxi-penalizzazione sui tempi

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di Michele Brusaterra e Benedetto Santacroce

Diritto all’esercizio della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto più che dimezzato dopo la manovrina.

Il diritto all’esercizio della detrazione Iva sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, salvo, naturalmente, limitazioni alla detrazione di carattere soggettivo od oggettivo. L’esigibilità coincide con il momento di effettuazione dell’operazione, individuato dall’articolo 6 del Dpr633/1972.

Qualora, però, per qualsiasi motivo, il cessionario o il committente non dovessero esercitare il diritto alla detrazione nel momento di esigibilità dell’imposta, e quindi nel momento in cui l’operazione si considera effettuata, è possibile attualmente, e cioè prima dell’entrata in vigore della nuova norma, esercitare il diritto alla detrazione «con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

Volendo brevemente esemplificare l’attuale norma, si supponga che un soggetto passivo d’imposta abbia ricevuto una fattura nel mese di novembre 2016 ma che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatogli per rivalsa nel medesimo mese di ricevimento della fattura stessa.

Con l’attuale norma il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione, registrando preventivamente la fattura, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, che sarà presentata, fermo restando le attuali scadenze, entro la fine del mese di aprile 2019.

Il termine, quindi, risulta essere ampio ed è proprio qui che interviene la manovrina: il secondo capoverso dell’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972, viene, infatti, completamente modificato stabilendo che il diritto alla detrazione dell’Iva può essere esercitato, al più tardi, «con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

Quindi, prendendo a riferimento l’esempio sopra proposto, la detrazione dell’Iva relativa a una fattura ricevuta nel mese di novembre 2016 avrebbe potuto essere esercitato, come limite massimo, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2016, ossia entro il 28 febbraio 2017 (termine eccezionalmente prorogato al 3 marzo del medesimo anno). A regime, quindi, la detrazione potrà essere sostanzialmente esercitata entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Il termine, quindi, viene notevolmente accorciato con un effetto negativo immediato: per tutte le operazioni per le quali l’imposta era divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, ma per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non sarà ancora stato esercitato il diritto alla detrazione, la detrazione stessa verrà persa essendo già spirato il nuovo termine per il suo esercizio “postumo”.

Per quanto concerne il lato pratico-contabile, viene modificato anche l’articolo 25, comma 1, del Dpr 633/72, stabilendo che i documenti di acquisto devono essere registrati nell’apposito registro Iva anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva «relativa all’anno di ricezione della fattura», facendo, però, riferimento al medesimo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile.

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