Imposte

Detrazione per osteopatia e chiropratica a condizioni vincolate anche nel modello 2018

di Antonio Zappi

Nel riordinare la disciplina delle professioni e nel prevedere il riconoscimento anche di nuove figure, la legge Lorenzin (3/2018) ha individuato e istituito con l’articolo 7 le nuove professioni sanitarie del chiropratico e dell’osteopata. Il loro riconoscimento ufficiale era atteso da molto tempo ed ora è la stessa legge ad aver disciplinato l’avviamento della fase di definizione dei titoli e delle previste specifiche competenze per farli rientrare tra le attività sanitarie del Servizio sanitario nazionale.

Con il decreto 13 marzo 2018 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 3 aprile 2018), il ministero della Salute ha già istituito anche nuovi albi di alcune professioni sanitarie tecniche (dai tecnici di radiologia ai logopedisti, dai fisioterapisti agli audioprotesisti, eccetera) a cui dovranno obbligatoriamente iscriversi tutti i soggetti esercenti le rispettive attività professionali, ma delle modalità procedurali e propedeutiche all’inclusione della chiropratica e dell’osteopatia in ambito sanitario non vi è ancora traccia. Da ciò ne consegue che l’evoluzione legislativa della legge 3/2018 è da considerarsi ancora solo una mera prospettiva del loro riconoscimento sanitario, la quale non può ancora impattare in alcun modo sulle modalità di fruizione delle detrazioni di imposta Irpef del 19% per le spese sostenute dai contribuenti per queste prestazioni.

Poiché, allora, anche per la prassi dell’agenzia delle Entrate l’osteopata non può essere ancora annoverato fra le professioni riconosciute, le prestazioni di osteopatia, come confermato dalla circolare 7/E/2017, sono detraibili solo se rese da iscritti a professioni sanitarie già riconosciute (ad esempio un fisioterapista, circolare 11/E/2014, risposta 2.1), escludendosi, invece, la detraibilità delle spese sostenute per prestazioni rese da un’osteopata (si veda anche la circolare 19/2012). Per quanto riguarda, invece, la detraibilità delle prestazioni chiropratiche, l’articolo 2, comma 355, della legge 244/2007, aveva previsto l’istituzione presso il ministero della Salute di un registro dei dottori in chiropratica, ma tale registro non è stato mai istituito.

Pertanto, la prassi delle Entrate ha affermato che, in assenza di tale albo, la chiropratica è detraibile solo in presenza di una prescrizione medica e solo se eseguita in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di un medico specialista in fisioterapia o in ortopedia (circolare 17/E/2006, risposta 1 e circolare 21/E/2010, risposta 4.6, secondo quanto precisato anche dal ministero della Sanità nella circolare 12/1984). Alla luce di quanto detto, non può allora sussistere alcun dubbio riguardo al fatto che, nonostante le professioni in questione siano tendenzialmente qualificate come attività sanitarie già dal 15 febbraio scorso (data di entrata in vigore della legge 3/2018), l’impatto delle novità legislative sanitarie non riguarda in alcun modo l’imminente tornata dichiarativa.

Quindi, la detrazione Irpef per osteopatia e chiropratica sarà ancora fruibile nel quadro E del modello 730/2018, o nel quadro RP del modello Redditi persone fisiche 2018, solo alle condizioni di prassi indicate dall’agenzia delle entrate.

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