Detrazione «separata» per i due box pertinenziali
La detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, articolo 1 legge di Bilancio 2018) spetta anche all’acquirente di box pertinenziale ad un’abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96mila euro), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata. Se si acquistano due box (nel caso di specie, pertinenziali a due abitazioni acquistate contestualmente ai box) la detrazione vale separatamente per ciascuna delle due unità immobiliari purchè trattasi di box accatastati separatamente. Nell’ipotesi in cui i due box siano acquistati a seguito di un’asta giudiziaria, occorre innanzitutto verificare che si deve trattare di box mai utilizzati dall’impresa costruttrice e che all’asta vadano gli immobili dell’impresa costruttrice. Detto questo, le spese di realizzazione del box cui commisurare la detrazione sono rilevabili dagli atti di contabilità dell’impresa che il decreto di trasferimento degli immobili emesso dal giudice dell’esecuzione può riportare. Se i box vengono aggiudicati a un prezzo inferiore alle spese di realizzazione (costi di costruzione e valore dell’area oltre alle spese generali) la detrazione del 50% è correlata non alle spese di realizzazione, ma al minor valore di aggiudicazione.
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