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Detrazione «separata» per i due box pertinenziali

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di Marco Zandonà

La domanda


Sono un privato che tra qualche settimana parteciperà a un’asta giudiziaria nella speranza di aggiudicarsi due appartamenti nuovi con entrambi un box pertinenziale (già accatastati A2 E C6). Il mio dubbio riguarda la detraibilità fiscale dei due box (non di poca importanza nel mio conto economico dell’investimento). Sono sicuramente pertinenziali ma manca prospetto spese di costruzione redatto dal costruttore in quanto fallito e il pagamento con bonifico “parlante” è difficile da attuare in quanto il pagamento va effettuato in toto al tribunale. Ho pensato che per quanto riguarda il prospetto costi di costruzione potrei farlo redigere da un tecnico esterno, mentre per il pagamento non saprei come fare. Come posso agire, per non perdere questa importante detrazione nei 10 anni a seguire, comportandomi in maniera fiscalmente perfetta?

La detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, articolo 1 legge di Bilancio 2018) spetta anche all’acquirente di box pertinenziale ad un’abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96mila euro), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata. Se si acquistano due box (nel caso di specie, pertinenziali a due abitazioni acquistate contestualmente ai box) la detrazione vale separatamente per ciascuna delle due unità immobiliari purchè trattasi di box accatastati separatamente. Nell’ipotesi in cui i due box siano acquistati a seguito di un’asta giudiziaria, occorre innanzitutto verificare che si deve trattare di box mai utilizzati dall’impresa costruttrice e che all’asta vadano gli immobili dell’impresa costruttrice. Detto questo, le spese di realizzazione del box cui commisurare la detrazione sono rilevabili dagli atti di contabilità dell’impresa che il decreto di trasferimento degli immobili emesso dal giudice dell’esecuzione può riportare. Se i box vengono aggiudicati a un prezzo inferiore alle spese di realizzazione (costi di costruzione e valore dell’area oltre alle spese generali) la detrazione del 50% è correlata non alle spese di realizzazione, ma al minor valore di aggiudicazione.

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