Adempimenti

Dichiarazione aiuti Covid: spazio all’annullamento

Si può correggere un errore ed effettuare un nuovo invio entro il 31 gennaio

È ora possibile annullare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio degli aiuti Covid alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework (Tf) già trasmesse ma errate: l’agenzia delle Entrate ha aggiornato lunedì 16 novembre modello e istruzioni inserendo la casella «Annullamento». Qualora si intenda annullare una dichiarazione precedentemente trasmessa occorrerà dunque presentare entro il prossimo 31 gennaio una nuova dichiarazione nella quale andrà barrata, nel frontespizio, la casella «Annullamento» e andranno compilati unicamente i seguenti riquadri: dichiarante; rappresentante firmatario della dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede); sottoscrizione; impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato).

Nel caso in cui, invece, si intenda annullare una dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata in base all’articolo 5 del Dl 41/2021 (relativa agli avvisi bonari per i soggetti titolari di partita Iva), occorrerà presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova dichiarazione compilata secondo quanto sopra indicato e in cui andrà barrata, nel frontespizio, anche la casella «definizione agevolata».

La possibilità di annullare le dichiarazioni già trasmesse permette, tra l’altro, ai contribuenti di sanare anche eventuali comportamenti non coerenti con le Faq recentemente pubblicate dalle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 gennaio), che spesso hanno modificato i comportamenti precedentemente ritenuti corretti. Da segnalare due risposte, diffuse il 22 dicembre. La prima riguardava un imprenditore individuale, che dopo aver fruito di aiuti Covid da «regime ombrello», conferisce la propria azienda nella società X. L’istante chiedeva se, in tale ipotesi, con riferimento agli aiuti in questione, l’autodichiarazione debba essere presentata dalla società X (conferitaria) per conto dell’ex imprenditore individuale (conferente) oppure direttamente da quest’ultimo. Sul punto, l’Agenzia ha precisato che in caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale, non verificandosi estinzione del dante causa (conferente), non è richiesto che l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente stesso. Il conferente persona fisica, quindi, provvederà a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti Covid di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro «rappresentante firmatario della dichiarazione».

Il secondo caso riguarda, invece, la compilazione dell’autodichiarazione da parte di un contribuente che abbia fruito di aiuti da «regime ombrello» riconosciuti nell’ambito della sezione 3.1 del Tf e di altri aiuti Covid non da «regime ombrello» riconosciuti nell’ambito della sezione 3.12 del Tf. L’Agenzia ha precisato che, in tal caso, occorrerà compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Tf, mentre non dovrà essere compilata la dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del Tf e occorrerà, altresì, compilare la sezione I del quadro A (non la sezione II del medesimo quadro), barrando, infine, la casella «Sez. 3.1» in corrispondenza degli aiuti da «regime ombrello» ricevuti. In entrambe le ipotesi, modalità differenti di compilazione possono essere ora corrette con l’annullamento delle comunicazioni errate.

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