Dichiarazione alto mare per la non imponibilità Iva dei servizi di demolizione
Obbligo circoscritto alle imbarcazioni con tutti i requisiti previsti
Soltanto in presenza di tutti i requisiti previsti dall’articolo 8-bis del Dpr 633/1972, inclusi la navigazione in alto mare e la dichiarazione telematica prevista dal provvedimento 151377/2021 dell’Agenzia, sarà possibile applicare la non imponibilità ai servizi di demolizione di navi. Questa la posizione della risposta a interpello 97/2022 delle Entrate in relazione al quesito proposto da una società incaricata «di effettuare lavorazioni connesse alla demolizione su una nave soggetta a sequestro da svariati anni, che conseguentemente non ha effettuato nell’anno precedente alcun viaggio in alto mare», per conto di committenti che non hanno «inviato telematicamente alcuna dichiarazione di alto mare di cui al comma 3, dell’articolo 8-bis», trattandosi di navi destinate alla demolizione.
Diversamente, l’Agenzia – richiamati i precedenti della Corte di giustizia (da C-181/04 a C-183/04, in merito al requisito della navigazione in alto mare e C-185/89 e C-382/02 circa la necessità di applicazione restrittiva delle esenzioni previste ai fini Iva) ha inteso che il requisito dell’alto mare previsto dalla prima parte della lettera a) dell’articolo 8-bis debba essere soddisfatto anche ai fini della non imponibilità dei servizi di demolizione.
Per evitare che una lettura superficiale del documento di prassi possa portare a risultati non coerenti con la norma, è utile ricordare che le prestazioni di servizi relativi alla demolizione sono disciplinate ai fini dell’Iva dalla lettera e) dell’articolo 8-bis, che ne limita la non imponibilità ai casi di riferibilità alle navi di cui alle lettere non soltanto a), ma anche a-bis) e b). Come chiarito dalla risoluzione 2/E/2017 in coerenza alla stessa giurisprudenza unionale richiamata dall’Agenzia, la condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare «si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera». Si ritiene che nulla sia mutato in relazione a tali tipologie di mezzi, così come per quelli previsti dalle successive lettere a-bis) e b) che, come già più volte evidenziato su queste pagine, rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione a prescindere dall’impiego in alto mare, in mare aperto od in acque portuali.
Si ritiene quindi che l’interpretazione espressa dall’Agenzia circa la necessità di dichiarazione telematica di alto mare per i servizi di demolizione debba essere limitata alle navi per cui la condizione dell’alto mare è prevista dalla legge.