Adempimenti

Dichiarazioni 2019, reinvio tempestivo entro 5 giorni lavorativi dallo scarto

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di Mario Cerofolini

Con l’invio delle dichiarazioni non si esauriscono le incombenze a carico degli intermediari abilitati; sul punto va infatti ricordato che gli stessi sono tenuti ad adempiere ad ulteriori impegni a tutela e garanzia degli incarichi ricevuti.

Nello specifico oltre al monitoraggio delle ricevute al fine di verificare che la procedura di invio si sia correttamente conclusa, va anche ricordato l’obbligo di rilascio al contribuente di una copia delle dichiarazioni trasmesse assieme alla ricevuta di inoltro telematico.

Monitoraggio degli invii

Le dichiarazioni si considerano regolarmente presentate solo nel momento di ricevimento delle stesse da parte dell’Agenzia delle entrate. In tal senso è dunque importante riscontrare l’esito dell’invio dei file trasmessi.

Nel caso in cui la dichiarazione inviata fosse scartata il sistema rilascia una ricevuta, nella quale è contenuto il motivo dello scarto. L’intermediario, in questo caso, dovrà provvedere alla correzione dell’errore e al reinvio della dichiarazione scartata. Quest’ultima si intenderà tempestiva laddove venga ritrasmessa entro i 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della ricevuta di scarto.

Impegno alla trasmissione

Al contribuente deve essere rilasciato, in forma libera, (anche se non richiesto) l’impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione

Quest’ultimo deve essere datato e firmato dall’intermediario e deve essere consegnato contestualmente alla ricezione della dichiarazione consegnata dal contribuente per la trasmissione ovvero al momento dell’assunzione dell’incarico per la predisposizione della dichiarazione per tutte le dichiarazioni predisposte dall’intermediario.

Il Decreto Crescita 2019 ha previsto la possibilità di farsi rilasciare un unico e solo impegno cumulativo per tutti gli adempimenti fiscali, riguardanti dichiarazioni (es. dichiarazione iva, dichiarazione dei redditi ecc… ) e/o comunicazioni (es. liquidazioni periodiche Iva, esterometro ecc..) fiscali.

La nuova norma prevede, altresì, che l’impegno cumulativo possa essere contenuto anche direttamente nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente.

Copia della «dichiarazione»

Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l’intermediario è poi obbligato a rilasciare al contribuente l’originale della dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato e copia della comunicazione dell’agenzia delle entrate che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.

La copia può essere rilasciata anche in via telematica, con relativa ricevuta di presentazione, rendendola disponibile sul proprio portale informatico, in un’apposita area riservata.

L’agenzia delle Entrate (interpello 97/2018) in questo caso ha chiarito che è necessario in primo luogo l’invio di una comunicazione tramite PEC dove si avvisa il contribuente che, entro 30 giorni dal termine di presentazione, i documenti telematici trasmessi sul portale dello studio saranno a disposizione in un’apposita area riservata.

Ulteriormente l’intermediario dovrà fornire le istruzioni per il download e la stampa e illustrare inoltre gli obblighi per la conservazione dei documenti fiscali oltre ovviamente a pubblicare il documento trasmesso e la relativa ricevuta di presentazione nell’area riservata entro il termine indicato per consentire al contribuente di adempiere agli obblighi di sottoscrizione e conservazione stabiliti dall’art. 3, co. 9 del Dpr n. 322/1998.

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