Adempimenti

Dichiarazioni, ecco come si rimedia

immagine non disponibile

di Salvina Morina e Tonino Morina

Sbagliare in campo fiscale è la cosa più facile che possa capitare. Sbagliare però in sede di dichiarazione annuale dei redditi, dell'Irap o dell'Iva, può comportare grossi fastidi ai contribuenti, perché gli errori sono intercettati dal Fisco e scattano i controlli automatizzati e formali degli uffici, o seguono gli accertamenti degli stessi uffici dell'agenzia delle Entrate. Capita anche che alcune dimenticanze dei contribuenti siano automaticamente sanate dall'agenzia delle Entrate. Può essere il caso, ad esempio, di un acconto eseguito con il modello F24, che il contribuente però dimentica di indicare nella dichiarazione annuale. In questi casi, il sistema di controllo automatizzato del Fisco segnala, a seguito di comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario, che esiste un maggior credito a favore del contribuente che, però, deve essere confermato presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, per convalidare il riconoscimento del credito. Per fortuna, è anche possibile rimediare ad alcune sviste o dimenticanze commesse nella dichiarazione annuale dei redditi, dell'Irap o dell'Iva, che, infatti, possono essere oggetto di correzioni, integrazioni o ravvedimenti.
La correzione si distingue dalle integrazioni, per la ragione che la dichiarazione correttiva è quella che può essere presentata entro i termini ordinari di scadenza, mentre le dichiarazioni integrative, sia a favore del contribuente, sia a sfavore, si presentano dopo la scadenza del termine. In questi casi, nella seconda facciata del modello Unico 2014 persone fisiche, per i redditi del 2013, subito dopo l'indicazione del codice fiscale, si deve specificare il tipo di dichiarazione che si presenta, barrando la relativa casella.
Per presentare una dichiarazione integrativa, sono previste tre caselle:
•la prima riguarda la “dichiarazione integrativa a favore”;
•la seconda riguarda “la dichiarazione integrativa”, cioè quella a sfavore del contribuente;
•la terza serve solo per modificare l'originaria richiesta di rimborso (entro 120 giorni).
Scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che è considerata valida anche la dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

I ravvedimenti per i versamenti: sprint, breve, trimestrale o lungo
I contribuenti possono regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi. Per queste regolarizzazioni, sono disponibili quattro tipi di perdono, che possono ridurre la sanzione del 30%: il ravvedimento “sprint”, il ravvedimento “breve”, il ravvedimento “trimestrale” e il ravvedimento “lungo” o “annuale”. Oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono dovuti gli interessi legali del 2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013 e dell'1% annuo dal 1° gennaio 2014.
Le integrazioni delle dichiarazioni annuali
I contribuenti, che omettono o eseguono tardivamente adempimenti o versamenti o commettono irregolarità nelle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta (modello 770), possono valersi del ravvedimento. I contribuenti che si “pentono” fruiscono delle riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento - inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, eccetera - delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Insomma, il perdono deve essere spontaneo.

Come si sanano gli errori
Gli errori ed omissioni nelle dichiarazioni, che incidono sulla determinazione e sul pagamento delle imposte, sono sanabili con il ravvedimento spontaneo. Le irregolarità sanabili sono di due tipi:
a) errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973; ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta; la sanzione del 30 per cento della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato si riduce al 3,75 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi legali del 2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013 e dell'1% annuo dal 1° gennaio 2014;
b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d'imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile;
•se il ravvedimento si esegue entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, la sanzione fissa di 258 euro e quella del 30% delle maggiori imposte dovute o del minore credito usato, sono ridotte rispettivamente a 25 euro e al 3,75%, a condizione che venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento delle sanzioni ridotte, delle imposte dovute e degli interessi;
•se il ravvedimento si esegue entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante si riduce al 12,5 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi.
Nei casi in cui si intendano sanare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), si deve presentare un'unica dichiarazione integrativa, eseguendo il pagamento delle somme dovute.

Unico 2014 – Irap 2014 – Iva 2014 – Invio dichiarazioni scartate il 30 settembre.
Per i contribuenti e gli intermediari abilitati, che il 30 settembre 2014, si sono visti scartare le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap, Unico 2014 compreso, presentate in via telematica, martedì 7 ottobre è l'ultimo giorno per ripresentare le dichiarazioni scartate dal servizio telematico internet “Fisconline” o Entratel. Le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ripresentate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione telematica dell'avvenuto scarto da parte dell'agenzia delle Entrate. Considerato che nel calcolo dei cinque giorni lavorativi, si devono escludere il sabato e la domenica, le dichiarazioni scartate il 30 settembre 2014 si possono presentare in via telematica entro martedì 7 ottobre 2014.

Unico 2014 valido se presentato entro 90 giorni dalla scadenza
Le dichiarazioni sono considerate valide se presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per il relativo ritardo. Le dichiarazioni presentate dopo 90 giorni si considerano omesse ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle somme dovute in base agli imponibili indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. Ad esempio, chi non presenta in via telematica entro il 30 settembre 2014, l'Unico 2014, può valersi del ravvedimento, in scadenza il 29 dicembre 2014. In questo caso, è dovuto il pagamento della sanzione, pari a 25 euro per ogni dichiarazione presentata in ritardo, cioè pari ad un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali, ferma restando l'applicazione di sanzioni relative alle eventuali violazioni sul pagamento delle imposte, comunque regolarizzabili con il ravvedimento spontaneo. Nel caso di due dichiarazioni presentate in ritardo, ma entro 90 giorni, come può essere il caso di una dichiarazione unificata, Unico 2014, contenente la dichiarazione dei redditi e dell'Iva, la sanzione da pagare è di 50 euro in totale, cioè 25 euro per ogni dichiarazione.

Entro 120 giorni il rimborso si può modificare in compensazione
Nelle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'Irap, è prevista la casella “dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, Dpr 322/98)”, che deve essere barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica l'originaria scelta di richiesta del rimborso del credito, da usare invece in compensazione, a condizione che il rimborso non sia stato erogato anche in parte. In pratica, viene concessa una chance ai contribuenti che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale dei redditi e dell'Irap, si “pentono” di avere chiesto l'eccedenza a rimborso e vogliono modificarla in credito da usare in compensazione. Per farlo, hanno 120 giorni di tempo. Condizione per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. A norma del comma 8-ter, dell'articolo 2, del Dpr 322/1998, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Può essere il caso del contribuente che, dopo avere presentato entro il 30 settembre 2014, il modello Unico 2014, per i redditi del 2013, con la richiesta a rimborso del credito Irpef di 80mila euro, indicato al rigo RX1, colonna 3, ritiene di volere modificare la scelta per usare l'importo in compensazione. Ha 120 giorni di tempo a partire dal 30 settembre 2014, cioè fino al 28 gennaio 2015. Per cambiare la scelta da rimborso in compensazione, dovrà presentare un nuovo modello Unico 2014 completo di tutte le sue parti, indicando quindi l'importo di 80mila euro al rigo RX1, colonna 4, come “credito da utilizzare in compensazione o in detrazione”. La norma prevede che si può modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. È una specificazione necessaria, ma pleonastica in quanto per i rimborsi risultanti dalle dichiarazioni Unico, Iva e Irap, passano almeno tre o più anni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©