Diritti camerali, proroga senza maggiorazione per i soggetti Isa
1In sintesi
Le imprese iscritte al Registro delle imprese sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, scade il 30 giugno, con la possibilità di effettuare il pagamento con una maggiorazione dello 0,40% entro i 30 giorni successivi.
Essendo il termine collegato al versamento delle imposte, qualora queste vengano posticipate, anche il diritto camerale fruisce della stessa dilazione.
Pertanto, a seguito della pubblicazione del Dl 51/2023, con il quale sono prorogati al 20 luglio i termini per il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023, anche il diritto camerale può essere versato entro il 20 luglio.
La proroga riguarda unicamente i contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa, inclusi quelli che aderiscono al regime forfetario o dei minimi o con altre cause di esonero dagli Indici sintetici di affidabilità.
2I soggetti obbligati
Ai sensi del Dm 359/2001 che detta le regole attuative del tributo, il pagamento del diritto camerale è dovuto da:
• ogni impresa iscritta o annotata al Registro delle imprese al 1° gennaio;
• le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento.
Pertanto, sono tenuti al versamento:
• gli imprenditori individuali (anche i piccoli imprenditori);
• gli imprenditori agricoli, ittici e le imprese artigiane iscritte nell’apposito albo;
• le società semplici e le società di persone;
• le società di capitali;
• le cooperative, i consorzi, le società consortili e quelle di mutuo soccorso;
• le imprese sociali;
• le start up e gli incubatori certificati decorso il quinquennio;
• le Pmi innovative;
• gli enti pubblici economici aventi per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
• Geie;
• le società tra avvocati e le società tra professionisti;
• le imprese in concordato preventivo, in amministrazione controllata e in amministrazione straordinaria;
• le imprese inattive;
• le società costituite all’estero che hanno, nel territorio italiano, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’impresa;
• i soggetti iscritti esclusivamente al Rea, quali, ad esempio, associazioni, enti non profit, fondazioni, comitati, enti religiosi.
3La determinazione del diritto camerale
L’importo minimo e massimo del diritto camerale, nonché gli importi dovuti in misura fissa sono determinati dal ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Occorre però ricordarsi che l’articolo 28 del Dl 90/2014 ha previsto una riduzione del 50% del diritto camerale, come individuato dal Dm 21 aprile 2011.
Il diritto camerale è dovuto in:
• misura fissa dai soggetti iscritti al Rea e dalle imprese individuali;
• misura commisurata al fatturato dell'esercizio precedente per tutti gli altri soggetti (articolo 18, comma 4, legge 580/1993).
Importi dovuti in euro dai soggetti tenuti al versamento in misura fissa, già iscritti al 1° gennaio 2023
• Impresa individuale (iscrizione ordinaria): 120 euro (sede principale); 24 euro (unità locale);
• Soggetti solo iscritti al Rea (iscr. speciale) 18 (s. principale); 0 (u. locale);
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (iscr. Speciale): 53 (s. principale); 11 (u. locale);
• Società semplice agricola (iscr. speciale): 60 (s. principale); 12 (u. locale);
• Società semplice non agricola (iscr. speciale): 120 (s. principale): 24 (u. locale);
• Società tra avvocati (iscr. speciale): 120 (s. principale); 24 (u. locale).
Gli altri soggetti (comunque iscritti al 1° gennaio 2023), invece, sono tenuti al versamento in base al fatturato Irap relativo all’esercizio precedente secondo le misure fisse e le aliquote per scaglioni di fatturato, riportate nella tabella sottostante, riducendo del 50% l’importo base risultante dal calcolo e maggiorando il risultato del 20%.
Scaglioni di fatturato da euro a euro // Importo da versare
• da 0,00 a 100.000,00 // Euro 200,00;
• da 100.000,01 a 250.000,00 // Euro 200,00 + 0,015 %;
• da 250.000,01 a 500.000,00 // Euro 222,50 + 0,013 % della parte eccedente 250.000,00;
• da 500.000,01 a 1.000.000,00 // Euro 255,00 + 0,010 % della parte eccedente 500.000,00;
• da 1.000.000,01 a 10.000.000,00 // Euro 305,00 + 0,009 % della parte eccedente 1.000.000,00;
• da 10.000.000,01 a 35.000.000,00 // Euro 1.115,00 + 0,005 % della parte eccedente 10.000.000,00.
Per ogni unità locale si versa un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120,00 euro per ognuna di esse.
Le imprese che, invece, si costituiscono in corso d’anno devono pagare i seguenti importi:
• imprese individuali (sezione speciale): 53 euro;
• imprese con ragione di società semplice agricola: 60 euro;
• imprese con ragione di società semplice non agricola: 120 euro;
• società tra avvocati: 120 euro;
• imprese individuali (sezione ordinaria): 120 euro;
• cooperative, consorzi: 120 euro;
• società di capitali e di persone: 120 euro.
L’apertura di una nuova unità locale richiede i seguenti pagamenti:
• imprese individuali (sezione speciale): 11 euro;
• imprese con ragione di società semplice agricola: 12 euro;
• imprese con ragione di società semplice non agricola: 24 euro;
• società tra avvocati: 24 euro;
• imprese individuali (sezione ordinaria): 24 euro;
• cooperative, consorzi: 24 euro;
• società di capitali e di persone: 24 euro;
• sede secondaria o unità locale di impresa estera: 66 euro.
Attenzione che l’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
4I termini e le modalità di versamento
Per i soggetti già costituiti al 1° gennaio 2023, la scadenza del versamento è collegata a quella del primo acconto; pertanto per i soggetti “solari” il pagamento doveva essere effettuato entro il 30 giugno 2023 (o entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme dello 0,40%).
Tuttavia, a seguito della proroga dei versamenti disposta dall’articolo 4, comma 3-sexies e 3-septies del Dl 51/2023, anche il diritto camerale può essere versato dai “soggetti Isa” entro il 20 luglio 2023, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
I soggetti, invece, con esercizio diverso dall’anno solare devono fare riferimento alla scadenza delle imposte.
Le imprese di nuova costituzione pagano il diritto annuale, che dovrà essere versato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, o entro 30 giorni tramite F24.
Il pagamento è effettuato presentando il modello F24 con modalità telematiche oppure tramite intermediario abilitato.
In caso di pagamento con F24 si deve compilare la sezione “Imu ed altri tributi locali” utilizzando il codice tributo «3850».
I codici tributo da indicare sul modello F24 sono quindi i seguenti:
• «3850» Diritto camerale;
• «3851» Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
• «3852» Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.
Per le società e le imprese che, alla data dell’1 maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del Dl 61/2023, sono sospesi dall’1 maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023 i versamenti riferiti al diritto annuale.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione alla “ripresa del termine” (articolo 11, comma 1, lett. a), e comma 4 del Dl 61/2023).
Il diritto va calcolato in relazione alla sede principale, applicando le maggiorazioni previste per le unità locali e le sedi secondarie e quelle stabilite dalla singola Cccia.
Qualora non sia dovuto in misura fissa, il tributo va parametrato al fatturato Irap.
Le violazioni di omesso, insufficiente, tardato versamento del diritto annuale, possono essere sanate ricorrendo al ravvedimento operoso.