Imposte

Diritti di immagine, compenso imponibile nello Stato Ue della prestazione artistica

Scatta la ritenuta del 30% quando le royalties sono strettamente connesse all’attività di tipo artistico<br/>

I diritti di immagine che gli artisti riscuotono sono imponibili nello Stato Ue in cui è resa la prestazione artistica, se sono a questa strettamente connessi. Si applica quindi la ritenuta del 30%. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 139/2021.

A presentare l’interpello era stata una casa cinematografica che aveva in programma la realizzazione di un film in Italia, con la presenza di un’attrice fiscalmente residente in Spagna. A tal fine, veniva prevista la stipula di un contratto avente a oggetto la prestazione professionale dell’artista e la cessione di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del diritto all’immagine in tutto il mondo, in relazione alla prestazione di attrice protagonista resa nella pellicola.

Il compenso pattuito veniva ripartito in due quote: il 60% per la prestazione professionale resa e il restante 40% a titolo di remunerazione per la cessione dei diritti di immagine.

L’istante chiedeva come i compensi erogati all’artista residente in Spagna dovessero essere tassati, tenuto conto anche delle disposizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni. In particolare, con riferimento ai diritti di immagine, si chiedeva se potesse trovare applicazione l’articolo 12 della Convenzione che prevede l’applicazione di una ritenuta massima del 4% per le remunerazioni corrisposte al beneficiario effettivo a fronte dell’uso o della concessione di un diritto su un’opera artistica.

Per individuare il corretto trattamento fiscale dei compensi in esame occorre considerare tre norme.

La prima è l’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir secondo cui si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia; la seconda norma è l’articolo 25 del Dpr 600/1973 che prevede l’applicazione di una ritenuta del 30% sui redditi di lavoro autonomo corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta a soggetti non residenti.

Il quadro normativo domestico deve poi essere confrontato con quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni.

Pertanto, la terza norma da analizzare è l’articolo 17 della Convenzione Italia - Spagna, il quale prevede che i proventi percepiti da un artista dello spettacolo sono imponibili nello Stato in cui le prestazioni artistiche sono rese. Ne consegue che la parte del compenso riferita alla recitazione del film vada senza dubbio da assoggettare a tassazione interna, tenendo conto delle norme prima viste (quindi con ritenuta del 30%).

Con riferimento alla parte di compenso riferita allo sfruttamento del diritto di immagine, l’agenzia delle Entrate esclude che possa applicarsi l’articolo 12 della Convenzione prima citato; nel caso in esame, infatti, lo sfruttamento dell’immagine dell’artista non era riferibile ad attività ulteriori rispetto alla prestazione artistica resa, ma è strettamente connessa alla medesima. Di conseguenza, non avendo natura autonoma, bensì accessoria e strumentale alla prestazione professionale, deve essere assoggettata allo stesso trattamento fiscale di quest’ultima. Tutto il compenso va quindi tassato in Italia.

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