Diritto

Diritto al recesso del socio che non vota il limite al trasferimento di azioni

La sentenza 20546/2022 della Cassazione respinge la tesi di merito sulla irrilevanza sostanziale della modifica statutaria

di Angelo Busani

Ha diritto di recesso dalla società per azioni il socio che in assemblea non voti a favore della proposta di sopprimere dallo statuto una clausola di prelazione nel caso di trasferimento delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. È questa la decisione contenuta nella sentenza di Cassazione 20546 del 27 giugno 2022, emanata in un caso nel quale l’assemblea di una Spa aveva deliberato di cancellare dallo statuto una clausola che limitava il trasferimento delle azioni della società emittente dal socio della Spa a una società controllata dal socio stesso.

La norma invocata per consentire il recesso in questione è quella contenuta nell’articolo 2437, comma 2, lettera b), la quale legittima la fuoriuscita dalla società del socio non consenziente rispetto alle deliberazioni assembleari con le quali si disponga «l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari». È bene osservare, peraltro, che si tratta di una causa di recesso che la legge espressamente consente di disattivare prevedendo la sua inapplicabilità con apposita clausola statutaria.

Emanando la sentenza, la Cassazione è giunta a una decisione di segno completamente contrario rispetto a quanto giudicato nei gradi di merito: sia il tribunale che la corte d’appello di Firenze, infatti, avevano ritenuto non esercitabile il diritto di recesso per la considerazione che la modifica statutaria deliberata dall’assemblea della Spa in questione era ritenuta avere una connotazione priva di «rilevanza sostanziale».

La Cassazione rigetta dunque questa impostazione osservando che, se si desse ingresso (ai fini di ammettere il recesso) a un ragionamento sulla «rilevanza sostanziale» della modifica statutaria, si introdurrebbero «valutazioni discrezionali e soggettive» che minerebbero «alla radice le condizioni di uscita da una società»; e che quando la legge ha inteso dare rilevanza a valutazioni di questo genere, l’ha espressamente sancito, come nel caso del recesso conseguente a un «cambiamento significativo» dell’oggetto sociale.

Nel caso della variazione dell’oggetto sociale è stato il legislatore stesso ad avvertire l’esigenza di indicare che la modifica debba avere una incidenza sostanziale: ciò da cui deve desumersi che, negli altri casi di recesso ancorati a modifiche statutarie, rileva il mero fatto in sé della modifica della clausola, senza dover indagare se tale modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale.

La Cassazione inoltre osserva che, mentre la facoltà di recesso connessa a una modifica sostanziale della clausola dell’oggetto sociale è prevista dalla legge come una ipotesi tassativa e inderogabile di recesso (ed è per questo che la legge richiede che la modifica abbia un qualche impatto significativo), nel caso, invece, della introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni il diritto di recesso può essere convenzionalmente escluso, mediante la previsione di tale esclusione in un’apposita clausola dello statuto della società per azioni.

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