Adempimenti

Distributori, autofattura in caso di mancata emissione

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Chiarimenti sull’emissione di fatture elettroniche da parte dei tour operator in nome e per conto delle agenzie di viaggio; utilizzabilità della e-fattura differita per le cessioni di carburante, con autofattura-denuncia in caso di mancata emissione nei termini.

Con le Faq del 19 luglio, l’Agenzia continua ad ampliare le informazioni utili ad una corretta gestione dei flussi attivi di fatturazione, approfondendo anche alcuni aspetti di interesse per gli enti non commerciali e condomini che, se privi di partita Iva, non possono delegare un intermediario per i servizi di fatturazione elettronica del portale «fatture e corrispettivi» mentre, a prescindere dall’acquisto in istituzionale o commerciale con indicazione solamente di codice fiscale ovvero anche di partita Iva, tutte le fatture saranno comunque consultabili sul portale se il fornitore è un soggetto obbligato alla fattura elettronica.

Per le provvigioni relative alle prestazioni di intermediazione rese dalle agenzie di viaggio, i tour operator emettono, per conto delle agenzie, una fattura riepilogativa mensile. Con la faq 86, l’agenzia si è soffermata sulle modalità di ricezione, da parte dell’agenzia di viaggi, di copia della fattura emessa per suo conto dal tour operator: se quest’ultimo ha utilizzato il servizio di registrazione del proprio indirizzo telematico, indicando la casella Pec o il codice destinatario dove ricevere le fatture, oppure ha compilato l’indirizzo del destinatario, il tour operator dovrà comunicare all’agenzia di avere emesso fattura, trasmettendole tramite email o altro strumento utile un duplicato del file Xml o una copia in formato pdf della fattura elettronica, eventualmente anche con la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Sdi. Nella compilazione del tracciato nel campo 1.2 andranno inseriti i dati dell’agenzia di viaggi in quanto cedente/prestatore, nel campo 1.4 il tour operator quale cliente e nel campo 1.6 l’indicazione del codice CC - cessionario/committente.

In caso di mancata collaborazione dell’esecutato, che non vuole o non può emettere fattura per il trasferimento dell’immobile aggiudicato, il professionista delegato alle operazioni di vendita dovrà assolvere agli obblighi Iva di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e versare l’imposta. Secondo la faq 101, il professionista nell’emettere una e-fattura potrà farlo utilizzando lo stesso canale telematico già utilizzato per il proprio studio professionale, senza con ciò impattare sulle liquidazioni periodiche dello studio rispetto ai dati complessivi acquisiti dal fisco.

Come indicato nelle risposte 118 e 120, il gestore/esercente del distributore può emettere una fattura riepilogativa differita per tutti i rifornimenti effettuati nel mese e, nel caso di autotrasportatori di carburante per conto terzi, nella relativa fattura andranno indicati gli estremi del Ddt o bolle di consegna, che potranno essere allegati al tracciato Xml. Con la Faq 119 è stata, inoltre, ricordata la possibilità di emettere autofattura-denuncia da parte dell’acquirente nel caso di mancata emissione di fattura elettronica a cura dell’esercente entro i quattro mesi successivi al pagamento secondo le regole dell’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997.

I casi particolari

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